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Il CAF nega detraibilità spese sostenute per rifacimento completo del bagno
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<blockquote data-quote="usonian" data-source="post: 464659" data-attributes="member: 60832"><p>Gli interventi quali riparazione, rinnovamento, sostituzione, integrazione, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, in relazione la loro definizione specificate dalla norma e contenute nel singolo comma. Il rifacimento totale di un bagno rientra esclusivamente nella manutenzione ordinaria prevista dell’articolo 3 comma A che prescrive: “Interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.</p><p>Pertanto se non prevedi modifiche planimetriche del locale con spostamento di pareti, ma solo rinnovo e sostituzione delle finiture quali: i sanitari, gli impianti, pavimento e rivestimenti, rientrano nell’art 3 comma A, ed è del tutto ininfluente </p><p>se tra le opere abbiamo la rimozione di massetti per sostituire gli impianti, la diversa disposizione dei sanitari e l’aggiunta di punti acqua o luce. Opere comprese nell’elenco del glossario di edilizia (al p. numero 19) e ricadenti nell’art. 6 del DPR 380/2001. E che nulla hanno a che vedere con l’art. 3 comma B che cita: “Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire di parti anche strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare I servizi igienico-sanitari tecnologici”…</p><p>Inteso che se per il rinnovo e adeguamento di un edificio o parte di esso sia necessario integrare con servizi igienici e impianti tecnologici, anche queste opere rientrano nel ambito della manutenzione straordinaria.</p><p>Infine, inutili gli sforzi per classificare forzatamente l'intervento come Man. Straordinaria per la presentazione di una CILA e usufruire la detrazione fiscale del 50%,</p><p>L'Ag delle Entrate ha ampiamente chiarito in più occasioni che differenza della nozione urbanistica di manutenzione straordinaria la nozione civilistica afferma (con la circolare n. 57/E del 1998, e circolare n. 3/e del 2016) che gli interventi, di natura edilizia ed impiantistica con carattere innovativo, finalizzati a mantenere in efficienza l'edificio e singole unità immobiliari, sono tendenzialmente riconducibili ad una manutenzione straordinaria.</p><p>Pertanto la sostituzione della vasca, dei sanitari in generale, pavimenti ecc, possono considerarsi agevolabili se questi interventi, singolarmente non agevolabili, sono integrati con interventi maggiori che godono della detrazione, come nel caso del rifacimento integrale degli impianti del bagno, interventi tecnologici che rispondono al criterio dell’innovazione (dei materiali, efficienza, ecc.) riconducibili, secondo circolare, alla manutenzione straordinaria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="usonian, post: 464659, member: 60832"] Gli interventi quali riparazione, rinnovamento, sostituzione, integrazione, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, in relazione la loro definizione specificate dalla norma e contenute nel singolo comma. Il rifacimento totale di un bagno rientra esclusivamente nella manutenzione ordinaria prevista dell’articolo 3 comma A che prescrive: “Interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Pertanto se non prevedi modifiche planimetriche del locale con spostamento di pareti, ma solo rinnovo e sostituzione delle finiture quali: i sanitari, gli impianti, pavimento e rivestimenti, rientrano nell’art 3 comma A, ed è del tutto ininfluente se tra le opere abbiamo la rimozione di massetti per sostituire gli impianti, la diversa disposizione dei sanitari e l’aggiunta di punti acqua o luce. Opere comprese nell’elenco del glossario di edilizia (al p. numero 19) e ricadenti nell’art. 6 del DPR 380/2001. E che nulla hanno a che vedere con l’art. 3 comma B che cita: “Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire di parti anche strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare I servizi igienico-sanitari tecnologici”… Inteso che se per il rinnovo e adeguamento di un edificio o parte di esso sia necessario integrare con servizi igienici e impianti tecnologici, anche queste opere rientrano nel ambito della manutenzione straordinaria. Infine, inutili gli sforzi per classificare forzatamente l'intervento come Man. Straordinaria per la presentazione di una CILA e usufruire la detrazione fiscale del 50%, L'Ag delle Entrate ha ampiamente chiarito in più occasioni che differenza della nozione urbanistica di manutenzione straordinaria la nozione civilistica afferma (con la circolare n. 57/E del 1998, e circolare n. 3/e del 2016) che gli interventi, di natura edilizia ed impiantistica con carattere innovativo, finalizzati a mantenere in efficienza l'edificio e singole unità immobiliari, sono tendenzialmente riconducibili ad una manutenzione straordinaria. Pertanto la sostituzione della vasca, dei sanitari in generale, pavimenti ecc, possono considerarsi agevolabili se questi interventi, singolarmente non agevolabili, sono integrati con interventi maggiori che godono della detrazione, come nel caso del rifacimento integrale degli impianti del bagno, interventi tecnologici che rispondono al criterio dell’innovazione (dei materiali, efficienza, ecc.) riconducibili, secondo circolare, alla manutenzione straordinaria. [/QUOTE]
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