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Il diritto di prelazione del comproprietario è tutelato nella procedura esecutiva?
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Testo
<blockquote data-quote="23mimino" data-source="post: 89844" data-attributes="member: 30989"><p>salve a tutti,</p><p>desidero sottoporre alla vostra attenzione alcune mie considerazioni</p><p>ed, eventualmente, conoscere il vostro parere.</p><p></p><p>1) Come a tutti è noto, </p><p></p><p>le nuove norme che regolano le procedure esecutive immobilari stbiliscono che la vendita all'asta dei beni eseutati sia fatta con la norma: <strong>con e/o senza incanto.</strong></p><p></p><p>2) nella vendita con incanto c'era la possibilità di presentare l'offerta ,</p><p>adeguatamente supportata da una "congruo deposito cauzionale "</p><p>e successivamente <strong> partecipare o non partecipare</strong> alla gara con conseguente restituzione immediata dell'assegno a deposito cauzionale.</p><p>Alla luce di queste procedure il comproprietario era (+o-) nella condizione di poter esercitare il suo diritto di prelazione sui beni in esecuzione senza eccessivo onere.</p><p>3) Nella vendita senza incanto, invece, la richiesta di partecipazione,</p><p>anche questa supportata da un +che congruo deposito cauzionale ,</p><p>vincola l'offerente e se non paertecipa alla gara l'aiutante del giudice dell'esecuzione incamera il deposito cauzionale.</p><p>Temo di essere stato prolisso.......</p><p>Secondo il vostro parere, come può essere esercitato il diritto di prelazione del compropietario nel caso delle vendite gudiziarie?</p><p><strong>Prelazione dovrebbe significare parità di prezzo!!!!!!!</strong></p><p>Per caso..... l'aiutante................. fa un'assegnazione provvisoria????</p><p> e nel frattempo................ notifica l'importo all'altro comproprietario?:???: :???:</p><p>:???::???::???::???::???::???::???:</p><p>ciao</p><p>giovanni</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="23mimino, post: 89844, member: 30989"] salve a tutti, desidero sottoporre alla vostra attenzione alcune mie considerazioni ed, eventualmente, conoscere il vostro parere. 1) Come a tutti è noto, le nuove norme che regolano le procedure esecutive immobilari stbiliscono che la vendita all'asta dei beni eseutati sia fatta con la norma: [B]con e/o senza incanto.[/B] 2) nella vendita con incanto c'era la possibilità di presentare l'offerta , adeguatamente supportata da una "congruo deposito cauzionale " e successivamente [B] partecipare o non partecipare[/B] alla gara con conseguente restituzione immediata dell'assegno a deposito cauzionale. Alla luce di queste procedure il comproprietario era (+o-) nella condizione di poter esercitare il suo diritto di prelazione sui beni in esecuzione senza eccessivo onere. 3) Nella vendita senza incanto, invece, la richiesta di partecipazione, anche questa supportata da un +che congruo deposito cauzionale , vincola l'offerente e se non paertecipa alla gara l'aiutante del giudice dell'esecuzione incamera il deposito cauzionale. Temo di essere stato prolisso....... Secondo il vostro parere, come può essere esercitato il diritto di prelazione del compropietario nel caso delle vendite gudiziarie? [B]Prelazione dovrebbe significare parità di prezzo!!!!!!![/B] Per caso..... l'aiutante................. fa un'assegnazione provvisoria???? e nel frattempo................ notifica l'importo all'altro comproprietario?:???: :???: :???::???::???::???::???::???::???: ciao giovanni [/QUOTE]
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