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Il notaio non può accertare se la donazione può essere soggetta a riduzione
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 137399" data-attributes="member: 4594"><p>Il notaio può accertare se una donazione è a rishio di riduzione ? </p><p></p><p>Per il notaio è di fatto impossibile accertare se una donazione possa essere soggetta a riduzione, anche dopo la morte del donante. </p><p></p><p>Come ben noto, l'azione di riduzione presuppone (articolo 556, Codice civile) che si formi una massa di tutti i beni ereditari (al netto dei debiti), riunendo (fittiziamente) ad essi i beni di cui il defunto abbia disposto per donazione: è evidente che il notaio non può conoscere né il complesso ereditario (quanto risultante dalla dichiarazione di successione può essere un sintomo, un mezzo di prova, ma non è evidentemente definitivo e probante, trattandosi di documento di valenza prettamente fiscale) né l'esistenza e l'ammontare di donazioni (si pensi a donazioni di denaro, o a donazioni indirette).</p><p></p><p>In tale situazione — a meno che non siano trascorsi dieci anni dall'apertura della successione — occorrerebbe l'espressa rinunzia di tutti gli altri legittimari all'azione di riduzione; in mancanza, il donatario che intenda vendere dovrà fornire idonee garanzie.</p><p></p><p>Si rammenta che, onde limitare nel tempo la situazione di perdurante incertezza derivante da tale regime di tutela dei diritti dei legittimari, si è stabilito (articolo 563, Codice civile, modificato dall' articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35) che l'azione di restituzione (contro i terzi aventi causa dal donatario) può essere esercitata "solo" entro i 20 anni dalla donazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 137399, member: 4594"] Il notaio può accertare se una donazione è a rishio di riduzione ? Per il notaio è di fatto impossibile accertare se una donazione possa essere soggetta a riduzione, anche dopo la morte del donante. Come ben noto, l'azione di riduzione presuppone (articolo 556, Codice civile) che si formi una massa di tutti i beni ereditari (al netto dei debiti), riunendo (fittiziamente) ad essi i beni di cui il defunto abbia disposto per donazione: è evidente che il notaio non può conoscere né il complesso ereditario (quanto risultante dalla dichiarazione di successione può essere un sintomo, un mezzo di prova, ma non è evidentemente definitivo e probante, trattandosi di documento di valenza prettamente fiscale) né l'esistenza e l'ammontare di donazioni (si pensi a donazioni di denaro, o a donazioni indirette). In tale situazione — a meno che non siano trascorsi dieci anni dall'apertura della successione — occorrerebbe l'espressa rinunzia di tutti gli altri legittimari all'azione di riduzione; in mancanza, il donatario che intenda vendere dovrà fornire idonee garanzie. Si rammenta che, onde limitare nel tempo la situazione di perdurante incertezza derivante da tale regime di tutela dei diritti dei legittimari, si è stabilito (articolo 563, Codice civile, modificato dall' articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35) che l'azione di restituzione (contro i terzi aventi causa dal donatario) può essere esercitata "solo" entro i 20 anni dalla donazione. [/QUOTE]
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