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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 267490" data-attributes="member: 35382"><p>La risposta corretta è quella di Nemesis: la registrazione contratto sostituisce la comunicazione di cessione fabbricato quando il conduttore è della UE.</p><p>Per gli extracomunitari=stranieri c'era una diversa comunicazione che è rimasta da fare. Cosa ti convenga adesso fare non saprei consigliarti.</p><p><span style="color: #ff0000">Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286</span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"</strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Art. 7</strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)</strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong></strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong><em>(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)</em></strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.</strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong></strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.</strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong></strong></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 267490, member: 35382"] La risposta corretta è quella di Nemesis: la registrazione contratto sostituisce la comunicazione di cessione fabbricato quando il conduttore è della UE. Per gli extracomunitari=stranieri c'era una diversa comunicazione che è rimasta da fare. Cosa ti convenga adesso fare non saprei consigliarti. [COLOR=#ff0000]Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286[/COLOR] [SIZE=4][B]"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"[/B] [B]Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) [I](R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)[/I] 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. [/B][/SIZE] [/QUOTE]
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