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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 211784" data-attributes="member: 15253"><p>Il giudice non costituisce un diritto (reale) di abitazione. Ma assegna un diritto personale di godimento della casa familiare. (*)</p><p>Ciò premesso, sia l'art. 155-quater c.c., in tema di separazione, sia l'art. 6, comma 6 della legge n. 898/1970, in tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, <u>il giudice non potrà adottare</u> con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.</p><p></p><p>(*) È <u>ai soli fini</u> dell'applicazione dell'IMU che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 211784, member: 15253"] Il giudice non costituisce un diritto (reale) di abitazione. Ma assegna un diritto personale di godimento della casa familiare. (*) Ciò premesso, sia l'art. 155-quater c.c., in tema di separazione, sia l'art. 6, comma 6 della legge n. 898/1970, in tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, [U]il giudice non potrà adottare[/U] con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. (*) È [U]ai soli fini[/U] dell'applicazione dell'IMU che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. [/QUOTE]
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