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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 336418" data-attributes="member: 15253"><p>Il notaio accerta l’identità personale delle parti che intervengono nell’atto e la loro capacità di compierlo attraverso la verifica del regime patrimoniale tra i coniugi. L'accertamento del regime patrimoniale è possibile attraverso le risultanze dell'atto di matrimonio.</p><p>Intendo proprio che non serve un atto di accettazione espressa, ex art. 475 c.c. Cioè non serve un <u>altro</u> atto pubblico, diverso da quello relativo alla compravendita di un bene ereditato, in cui il chiamato dichiara di accettare l'eredità. Il notaio trascrive l'accettazione <u>tacita</u>, avvenuta ex art. 476 c.c. </p><p>Se il chiamato compie uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità (come la vendita di un bene ereditario), si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto (di compravendita).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 336418, member: 15253"] Il notaio accerta l’identità personale delle parti che intervengono nell’atto e la loro capacità di compierlo attraverso la verifica del regime patrimoniale tra i coniugi. L'accertamento del regime patrimoniale è possibile attraverso le risultanze dell'atto di matrimonio. Intendo proprio che non serve un atto di accettazione espressa, ex art. 475 c.c. Cioè non serve un [U]altro[/U] atto pubblico, diverso da quello relativo alla compravendita di un bene ereditato, in cui il chiamato dichiara di accettare l'eredità. Il notaio trascrive l'accettazione [U]tacita[/U], avvenuta ex art. 476 c.c. Se il chiamato compie uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità (come la vendita di un bene ereditario), si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto (di compravendita). [/QUOTE]
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