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Immobile e non solo -Il fondo patrimoniale costituisce un buon riparo per la famiglia dalle azioni
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 35054" data-attributes="member: 4594"><p>Beni fondo patrimoniale al riparo dal Fisco</p><p>La commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XXI, con la sentenza n. 437 del 20 dicembre 2010 ha detto no alle azioni esecutive e cautelari da parte del fisco sui beni del fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia. Il divieto di esecuzione previsto dall'articolo 170 del Codice civile si riferisce ai debiti estranei ai bisogni della famiglia, come il debito di natura tributaria, anche se sorto prima della costituzione del fondo. Per i giudici tributari l'iscrizione di ipoteca «sui beni del fondo patrimoniale non può aver luogo in quanto il debito tributario «non deriva da un contratto vero e proprio, stipulato fra le parti». Sul punto si è già espressa anche la Cassazione che con la sentenza 15862/2009 che invece stabilì che l'esattore può esercitare l'azione esecutiva sull'immobile conferito in un fondo patrimoniale anche prima che sia sorto il debito tributario e sia stato formato il ruolo.</p><p>La sentenza del CTP di Milano costituisce comunque "un punto" a favore del debitore</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 35054, member: 4594"] Beni fondo patrimoniale al riparo dal Fisco La commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XXI, con la sentenza n. 437 del 20 dicembre 2010 ha detto no alle azioni esecutive e cautelari da parte del fisco sui beni del fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia. Il divieto di esecuzione previsto dall'articolo 170 del Codice civile si riferisce ai debiti estranei ai bisogni della famiglia, come il debito di natura tributaria, anche se sorto prima della costituzione del fondo. Per i giudici tributari l'iscrizione di ipoteca «sui beni del fondo patrimoniale non può aver luogo in quanto il debito tributario «non deriva da un contratto vero e proprio, stipulato fra le parti». Sul punto si è già espressa anche la Cassazione che con la sentenza 15862/2009 che invece stabilì che l'esattore può esercitare l'azione esecutiva sull'immobile conferito in un fondo patrimoniale anche prima che sia sorto il debito tributario e sia stato formato il ruolo. La sentenza del CTP di Milano costituisce comunque "un punto" a favore del debitore [/QUOTE]
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