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Implicazioni di dichiarazione di "interesse culturale" di un immobile da parte del Ministero dei Beni Culturali
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<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 339235" data-attributes="member: 9873"><p>La conseguenza attuale per tutti i comproprietari è che l'immobile non potrà essere alienato durante l'iter procedimentale della dichiarazione di interesse culturale.</p><p>La normativa di riferimento è il D. Lgs. 42 del 2004 il cosiddetto Codice dei Beni culturali e del paesaggio.</p><p>Va subito sottolineata l'altra conseguenza ovvero che in caso di alienazione, che è possibile, dovrete tener conto che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere obbligatoriamente denunciati al Ministero. </p><p>La presentazione della denuncia di trasferimento di proprietà o di cessione della detenzione assolve al compito di consentire l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero che ha la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.</p><p>Il diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall’art. 59 (art. 61, c. 1), ovvero entro centottanta giorni se essa è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).</p><p>Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica (art. 61, c. 3). In pendenza di tale termine l’atto rimase condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa (art. 61, c. 4).</p><p>Le disposizioni relative alle violazioni in materia di alienazione, sanzionabili penalmente, sono contenute nell’art. 173 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.</p><p>La denuncia di trasferimento deve essere effettuata entro trenta giorni.</p><p></p><p>I proprietari, possessori o detentori del bene, entro un periodo di tempo fissato dalla Soprintendenza ma comunque non inferiore ai 30 giorni, possono partecipare al procedimento amministrativo inviando alla Soprintendenza eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 339235, member: 9873"] La conseguenza attuale per tutti i comproprietari è che l'immobile non potrà essere alienato durante l'iter procedimentale della dichiarazione di interesse culturale. La normativa di riferimento è il D. Lgs. 42 del 2004 il cosiddetto Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Va subito sottolineata l'altra conseguenza ovvero che in caso di alienazione, che è possibile, dovrete tener conto che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere obbligatoriamente denunciati al Ministero. La presentazione della denuncia di trasferimento di proprietà o di cessione della detenzione assolve al compito di consentire l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero che ha la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Il diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall’art. 59 (art. 61, c. 1), ovvero entro centottanta giorni se essa è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2). Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica (art. 61, c. 3). In pendenza di tale termine l’atto rimase condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa (art. 61, c. 4). Le disposizioni relative alle violazioni in materia di alienazione, sanzionabili penalmente, sono contenute nell’art. 173 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La denuncia di trasferimento deve essere effettuata entro trenta giorni. I proprietari, possessori o detentori del bene, entro un periodo di tempo fissato dalla Soprintendenza ma comunque non inferiore ai 30 giorni, possono partecipare al procedimento amministrativo inviando alla Soprintendenza eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale. [/QUOTE]
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