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<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 35436" data-attributes="member: 13295"><p>Disposizioni per combattere il fenomeno delle locazioni sommerse”, a pagina 122 dell’Annuario del contribuente 2009, è riportata una disposizione, introdotta dal comma 342 dell’articolo unico della Finanziaria 2005, che ha inserito, nel DPR n. 600 del 29 settembre 1973, l’articolo 41-ter che tratta dell’accertamento dei redditi di fabbricati.</p><p>In base a tale disposizione, ai fini dell’accertamento dell’IRPEF dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità, per l’ufficio, di rettificare il reddito se il contribuente dichiara l’importo maggiore tra: </p><p>- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento; </p><p>- il 10 per cento del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120 in caso di locazione di abitazione). </p><p></p><p>Di fatto, come chiaramente specificato nell’esempio riportato nella pagina successiva della guida, chi dichiara un canone pari ad almeno il 10% del “valore catastale” si mette al riparo dagli accertamenti fiscali sui canoni di locazione.</p><p></p><p>Esempio</p><p>Un contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 750 euro. Il canone annuo di locazione ridotto del 15 per cento sarà: 800 x 12 = 9.600 – 1.440 (15 per cento di 9.600) = 8.160 Per determinare il 10 per cento del valore dell’immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo: 750 x 120 = 90.000 x 10 per cento = 9.000 Dal raffronto tra i due valori ottenuti, emerge che quello maggiore è il 10 per cento del valore catastale dell’immobile. Pertanto, qualora il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15 per cento), l’Ufficio non potrà più rettificare, per l’immobile locato, il reddito dichiarato.</p><p></p><p><strong>I fabbricati locati a canone convenzionale, cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi dell’art.2, comma 3 e art.4, commi 2 e 3 della legge n.431 del 1998, sono esclusi dall’accertamento scaturito dal confronto con il 10 per cento del valore catastale dell’immobile</strong>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 35436, member: 13295"] Disposizioni per combattere il fenomeno delle locazioni sommerse”, a pagina 122 dell’Annuario del contribuente 2009, è riportata una disposizione, introdotta dal comma 342 dell’articolo unico della Finanziaria 2005, che ha inserito, nel DPR n. 600 del 29 settembre 1973, l’articolo 41-ter che tratta dell’accertamento dei redditi di fabbricati. In base a tale disposizione, ai fini dell’accertamento dell’IRPEF dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità, per l’ufficio, di rettificare il reddito se il contribuente dichiara l’importo maggiore tra: - il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento; - il 10 per cento del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120 in caso di locazione di abitazione). Di fatto, come chiaramente specificato nell’esempio riportato nella pagina successiva della guida, chi dichiara un canone pari ad almeno il 10% del “valore catastale” si mette al riparo dagli accertamenti fiscali sui canoni di locazione. Esempio Un contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 750 euro. Il canone annuo di locazione ridotto del 15 per cento sarà: 800 x 12 = 9.600 – 1.440 (15 per cento di 9.600) = 8.160 Per determinare il 10 per cento del valore dell’immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo: 750 x 120 = 90.000 x 10 per cento = 9.000 Dal raffronto tra i due valori ottenuti, emerge che quello maggiore è il 10 per cento del valore catastale dell’immobile. Pertanto, qualora il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15 per cento), l’Ufficio non potrà più rettificare, per l’immobile locato, il reddito dichiarato. [B]I fabbricati locati a canone convenzionale, cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi dell’art.2, comma 3 e art.4, commi 2 e 3 della legge n.431 del 1998, sono esclusi dall’accertamento scaturito dal confronto con il 10 per cento del valore catastale dell’immobile[/B]. [/QUOTE]
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