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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 35472" data-attributes="member: 4594"><p>La Finanziaria 2005 (comma 342 dell'articolo 1 della legge 311/2004) stabilisce che l'ufficio non può procedere all'accertamento in relazione ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra:— il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento;— il 10% del valore dell'immobile, determinato secondo le regole "catastali" ai fini dell'imposta di registro. In sostanza, la norma stabilisce che, quando il contribuente dichiara, come canone di locazione, il 10% del valore catastale dell'immobile, <u>è al riparo da ogni forma di accertam</u>ento. <strong>Questo non significa però che, qualora il contribuente non dichiari il 10% del valore, sarà automaticamente raggiunto dall'accertamento.</strong> Ciò in quanto la norma non attribuisce valenza di presunzione legale, legittimante l'accertamento, al 10% del valore del fabbricato. Diversa è invece la previsione del comma 2 del nuovo articolo 41 ter, anch'essa rivista dalla legge 311/2004. Qui la norma stabilisce che, in<u> caso di mancata registrazione del contratto di locazione, si presume</u>, salva prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti. In questo caso si presume che il canone di locazione risulti pari al 10% del valore del fabbricato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 35472, member: 4594"] La Finanziaria 2005 (comma 342 dell'articolo 1 della legge 311/2004) stabilisce che l'ufficio non può procedere all'accertamento in relazione ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra:— il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento;— il 10% del valore dell'immobile, determinato secondo le regole "catastali" ai fini dell'imposta di registro. In sostanza, la norma stabilisce che, quando il contribuente dichiara, come canone di locazione, il 10% del valore catastale dell'immobile, [U]è al riparo da ogni forma di accertam[/U]ento. [B]Questo non significa però che, qualora il contribuente non dichiari il 10% del valore, sarà automaticamente raggiunto dall'accertamento.[/B] Ciò in quanto la norma non attribuisce valenza di presunzione legale, legittimante l'accertamento, al 10% del valore del fabbricato. Diversa è invece la previsione del comma 2 del nuovo articolo 41 ter, anch'essa rivista dalla legge 311/2004. Qui la norma stabilisce che, in[U] caso di mancata registrazione del contratto di locazione, si presume[/U], salva prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti. In questo caso si presume che il canone di locazione risulti pari al 10% del valore del fabbricato. [/QUOTE]
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