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Imposta di Registro per cessione se cambia il proprietario della casa
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 9275" data-attributes="member: 4594"><p>La cessione del contratto di locazione di beni immobili urbani (2) </p><p> </p><p></p><p>, </p><p>Da fisco oggi del 3-11-2006 Rioberto Volpe</p><p>.......omisis...</p><p>Nella pratica, i dubbi interpretativi più frequenti riguardano la cessione del contratto senza corrispettivo, come effetto di altre fattispecie: in particolare, le cessioni del contratto come effetto della morte del proprietario, della cessione d’azienda esercitata in un immobile locato e della vendita dell’immobile locato.</p><p>In tali casi, non è necessaria stipula di alcun atto di cessione del contratto, essendo il trasferimento dell’immobile mortis causa, la cessione dell’azienda e la compravendita gli atti che sono soggetti a registrazione e ad autonoma tassazione ai fini dell’imposta di registro.</p><p>Viceversa, nel caso di morte del conduttore, graverà sui superstiti, aventi diritto alla continuazione della locazione, e sul proprietario l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta di registro nella misura fissa, attualmente pari a 67,00 euro.</p><p></p><p>In base all’articolo 17 del Testo unico citato, per le cessioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, l’imposta di registro, autoliquidata dalle parti, va versata entro il termine di 30 giorni. Il relativo attestato di versamento va presentato all’ufficio delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione entro 20 giorni dal pagamento.</p><p></p><p>Nella circolare 12/E/1998, veniva chiarito che lo scopo della disposizione è quello di portare a conoscenza dell’ufficio impositore le vicende giuridiche del contratto, evitando gli ulteriori obblighi connessi alla formalità della registrazione. Tale scopo evidentemente viene oggi assolto dalla informatizzazione dei versamenti effettuati, ma, in assenza di una abrogazione della norma di legge, l’obbligo di comunicazione continua a sussistere.</p><p></p><p>Sia nei casi di cessione del contratto di locazione con corrispettivo, che in quelli senza corrispettivo, l’imposta va versata con modello F23 indicando il codice tributo 110T.</p><p>Nel caso in cui si richieda anche la registrazione dell’atto, il codice tributo è il 109T.</p><p></p><p>Per la cessione del contratto di locazione e affitto di immobili, siti nel territorio dello Stato, non essendovi, di regola, obbligo di registrazione, ma solo di versamento, il tardivo pagamento potrà essere regolarizzato, pagando la sanzione del 30 per cento dell’imposta dovuta, ridotta al 3,75 per cento (1/8 della sanzione) o al 6 per cento (1/5 della sanzione), a seconda che il ritardo sia contenuto entro i 30 giorni o entro un anno.</p><p>Nel caso, invece, di atto da registrare, si applicheranno le sanzioni dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta (articolo 69 del Testo unico, approvato con Dpr n. 131/1986) ridotte a 1/8, pari al 15 per cento dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza della registrazione dell’atto, o a 1/5, pari al 24 per cento, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza.</p><p></p><p>Gli interessi dovuti, calcolati al tasso legale annuo, attualmente pari al 2,5 per cento, vanno versati o a parte, con il codice tributo 731T, o cumulativamente con il tributo. La sanzione viene versata con il codice tributo 671T.--2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 2</p><p>Roberto Volpe-- pubblicato il 03/11/2006</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 9275, member: 4594"] La cessione del contratto di locazione di beni immobili urbani (2) , Da fisco oggi del 3-11-2006 Rioberto Volpe .......omisis... Nella pratica, i dubbi interpretativi più frequenti riguardano la cessione del contratto senza corrispettivo, come effetto di altre fattispecie: in particolare, le cessioni del contratto come effetto della morte del proprietario, della cessione d’azienda esercitata in un immobile locato e della vendita dell’immobile locato. In tali casi, non è necessaria stipula di alcun atto di cessione del contratto, essendo il trasferimento dell’immobile mortis causa, la cessione dell’azienda e la compravendita gli atti che sono soggetti a registrazione e ad autonoma tassazione ai fini dell’imposta di registro. Viceversa, nel caso di morte del conduttore, graverà sui superstiti, aventi diritto alla continuazione della locazione, e sul proprietario l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta di registro nella misura fissa, attualmente pari a 67,00 euro. In base all’articolo 17 del Testo unico citato, per le cessioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, l’imposta di registro, autoliquidata dalle parti, va versata entro il termine di 30 giorni. Il relativo attestato di versamento va presentato all’ufficio delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione entro 20 giorni dal pagamento. Nella circolare 12/E/1998, veniva chiarito che lo scopo della disposizione è quello di portare a conoscenza dell’ufficio impositore le vicende giuridiche del contratto, evitando gli ulteriori obblighi connessi alla formalità della registrazione. Tale scopo evidentemente viene oggi assolto dalla informatizzazione dei versamenti effettuati, ma, in assenza di una abrogazione della norma di legge, l’obbligo di comunicazione continua a sussistere. Sia nei casi di cessione del contratto di locazione con corrispettivo, che in quelli senza corrispettivo, l’imposta va versata con modello F23 indicando il codice tributo 110T. Nel caso in cui si richieda anche la registrazione dell’atto, il codice tributo è il 109T. Per la cessione del contratto di locazione e affitto di immobili, siti nel territorio dello Stato, non essendovi, di regola, obbligo di registrazione, ma solo di versamento, il tardivo pagamento potrà essere regolarizzato, pagando la sanzione del 30 per cento dell’imposta dovuta, ridotta al 3,75 per cento (1/8 della sanzione) o al 6 per cento (1/5 della sanzione), a seconda che il ritardo sia contenuto entro i 30 giorni o entro un anno. Nel caso, invece, di atto da registrare, si applicheranno le sanzioni dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta (articolo 69 del Testo unico, approvato con Dpr n. 131/1986) ridotte a 1/8, pari al 15 per cento dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza della registrazione dell’atto, o a 1/5, pari al 24 per cento, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza. Gli interessi dovuti, calcolati al tasso legale annuo, attualmente pari al 2,5 per cento, vanno versati o a parte, con il codice tributo 731T, o cumulativamente con il tributo. La sanzione viene versata con il codice tributo 671T.--2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 2 Roberto Volpe-- pubblicato il 03/11/2006 [/QUOTE]
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