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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 463643" data-attributes="member: 15253"><p>Bisogna presentare un ricorso al giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato (se il provvedimento richiesto debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore).</p><p>Il ricorso può essere proposto:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato</li> <li data-xf-list-type="ul">dal coniuge (o dalla parte dell'unione civile)</li> <li data-xf-list-type="ul">dalla persona stabilmente convivente</li> <li data-xf-list-type="ul">dai parenti entro il quarto grado</li> <li data-xf-list-type="ul">dagli affini entro il secondo grado</li> <li data-xf-list-type="ul">dal tutore dell'interdetto o dal curatore dell'inabilitato</li> <li data-xf-list-type="ul">dal pubblico ministero</li> </ul><p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 463643, member: 15253"] Bisogna presentare un ricorso al giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato (se il provvedimento richiesto debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore). Il ricorso può essere proposto: [LIST] [*]dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato [*]dal coniuge (o dalla parte dell'unione civile) [*]dalla persona stabilmente convivente [*]dai parenti entro il quarto grado [*]dagli affini entro il secondo grado [*]dal tutore dell'interdetto o dal curatore dell'inabilitato [*]dal pubblico ministero [/LIST] I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. [/QUOTE]
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