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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 281846" data-attributes="member: 15253"><p>No. Nessuna esenzione è possibile. La legge stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.</p><p>Con decorrenza dal 2016, i comuni non possono più prevedere, attraverso l’esercizio della propria potestà regolamentare, l'equiparazione dell'abitazione concessa in comodato all'abitazione principale (ciò che comporterebbe la totale esclusione dell'IMU). Sarebbero violati i limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, e cioè "l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi".</p><p>Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, il comune può solamente stabilire un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%, dato che l'art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 281846, member: 15253"] No. Nessuna esenzione è possibile. La legge stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. Con decorrenza dal 2016, i comuni non possono più prevedere, attraverso l’esercizio della propria potestà regolamentare, l'equiparazione dell'abitazione concessa in comodato all'abitazione principale (ciò che comporterebbe la totale esclusione dell'IMU). Sarebbero violati i limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, e cioè "l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi". Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, il comune può solamente stabilire un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%, dato che l'art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali. [/QUOTE]
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