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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 428157" data-attributes="member: 15253"><p>L'art. 1, comma 746, della legge n. 160/2019, prevede che:</p><p><em>Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far datadall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</em></p><p>Fatto salvo il principio normativo sopra riportato, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio tributi comunale, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.</p><p>Nel caso il contribuente, ai fini del versamento dell’imposta, abbia utilizzato un valore imponibile non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d’imposta, l’Ufficio si riserva la facoltà di contestare il valore assunto dal contribuente qualora emergano elementi di diversa natura idonei, a rappresentare in maniera più congrua il valore in comune commercio dell’area fabbricabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 428157, member: 15253"] L'art. 1, comma 746, della legge n. 160/2019, prevede che: [I]Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far datadall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.[/I] Fatto salvo il principio normativo sopra riportato, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio tributi comunale, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. Nel caso il contribuente, ai fini del versamento dell’imposta, abbia utilizzato un valore imponibile non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d’imposta, l’Ufficio si riserva la facoltà di contestare il valore assunto dal contribuente qualora emergano elementi di diversa natura idonei, a rappresentare in maniera più congrua il valore in comune commercio dell’area fabbricabile. [/QUOTE]
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