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<blockquote data-quote="Pippo Latorre" data-source="post: 428163" data-attributes="member: 15295"><p>Grazie. C'è però una contraddizione con la sentenza N. 2620 del 30/01/2019 (precedente alla legge ma che la legge non chiarisce) che sostiene che le tabelle comunali dei valori delle aree edificabili sono vincolanti nel senso che il Comune non può contestare il valore assunto dal contribuente che ha dichiarato un valore > o = di quello riportato nelle tabelle del Comune stesso. Dove sbaglio? Cosa non ho capito? Per chiarezza allego la sentenza di cui sopra.</p><p><em>“Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria (art. 1, comma 1, n. 2), art. 3 preleggi, comma 2, art. 4 preleggi, comma 2) che con tutta evidenza, ha lo scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità delle base imponibile volta a volta in questione, </em><strong><em>fa sì che venga conseguentemente autolimitata l’attività di accertamento dell’ente locale</em></strong><em>. L’atto normativo regolamentare emanato dal Consiglio ha forza innovativa dell’ordinamento giuridico e la operata predeterminazione dei valori ha capacità conformativa della successiva azione amministrativa. Esso pertanto in quanto valevole “erga omnes” risulta, senza le eccezioni pretese dal ricorrente, attributivo ai cittadini- contribuenti di situazioni giuridiche direttamente tutelabili. Pertanto </em><strong><em>viene riconosciuto l’interesse del contribuente a non essere assoggettato ad accertamento tributario nel caso di indicazione di una base imponibile non inferiore a quella predeterminata in via generale dal Comune</em></strong><em> (Cass. 13105/2012).”</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pippo Latorre, post: 428163, member: 15295"] Grazie. C'è però una contraddizione con la sentenza N. 2620 del 30/01/2019 (precedente alla legge ma che la legge non chiarisce) che sostiene che le tabelle comunali dei valori delle aree edificabili sono vincolanti nel senso che il Comune non può contestare il valore assunto dal contribuente che ha dichiarato un valore > o = di quello riportato nelle tabelle del Comune stesso. Dove sbaglio? Cosa non ho capito? Per chiarezza allego la sentenza di cui sopra. [I]“Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria (art. 1, comma 1, n. 2), art. 3 preleggi, comma 2, art. 4 preleggi, comma 2) che con tutta evidenza, ha lo scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità delle base imponibile volta a volta in questione, [/I][B][I]fa sì che venga conseguentemente autolimitata l’attività di accertamento dell’ente locale[/I][/B][I]. L’atto normativo regolamentare emanato dal Consiglio ha forza innovativa dell’ordinamento giuridico e la operata predeterminazione dei valori ha capacità conformativa della successiva azione amministrativa. Esso pertanto in quanto valevole “erga omnes” risulta, senza le eccezioni pretese dal ricorrente, attributivo ai cittadini- contribuenti di situazioni giuridiche direttamente tutelabili. Pertanto [/I][B][I]viene riconosciuto l’interesse del contribuente a non essere assoggettato ad accertamento tributario nel caso di indicazione di una base imponibile non inferiore a quella predeterminata in via generale dal Comune[/I][/B][I] (Cass. 13105/2012).”[/I] [/QUOTE]
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