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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 117521"><p>Prima di prendere qualsiasi decisione, aspetta almeno la deliberazione comunale in ordine alla aliquota impositiva che verrà definitivamente stabilita. Infatti la legge riserva ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota base dell’IMU (0,76%), sino a 0,3 punti percentuali.</p><p>È evidente che se il Comune decidesse di ribassare l’aliquota per le residenze secondarie portandola allo 0,46%, l’utilità di atti, quali cessioni o donazioni di diritti di usufrutto o di abitazione, verrebbe meno.</p><p>Può darsi poi che i nostri governanti si ravvedano e capiscano che la dazione in comodato o la costituzione del diritto di abitazione, in fondo, portano al medesimo risultato, con l’unica differenza che passare dall’uno all’altro istituto comporta nuove spese per un cittadino già oberato da tasse e varie formalità.</p><p>Per rispondere agli altri quesiti:</p><p>- dal momento in cui si costituisce il diritto di abitazione o di usufrutto, il beneficiario può trattare l’abitazione usufruendo delle agevolazioni riservate all’abitazione principale;</p><p>- il pagamento dell’IMU assorbirebbe IRPEF ed addizionali.</p><p>- la plusvalenza o minusvalenza si applica nelle condizioni di compravendita (se non vado errato) e non nelle donazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 117521"] Prima di prendere qualsiasi decisione, aspetta almeno la deliberazione comunale in ordine alla aliquota impositiva che verrà definitivamente stabilita. Infatti la legge riserva ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota base dell’IMU (0,76%), sino a 0,3 punti percentuali. È evidente che se il Comune decidesse di ribassare l’aliquota per le residenze secondarie portandola allo 0,46%, l’utilità di atti, quali cessioni o donazioni di diritti di usufrutto o di abitazione, verrebbe meno. Può darsi poi che i nostri governanti si ravvedano e capiscano che la dazione in comodato o la costituzione del diritto di abitazione, in fondo, portano al medesimo risultato, con l’unica differenza che passare dall’uno all’altro istituto comporta nuove spese per un cittadino già oberato da tasse e varie formalità. Per rispondere agli altri quesiti: - dal momento in cui si costituisce il diritto di abitazione o di usufrutto, il beneficiario può trattare l’abitazione usufruendo delle agevolazioni riservate all’abitazione principale; - il pagamento dell’IMU assorbirebbe IRPEF ed addizionali. - la plusvalenza o minusvalenza si applica nelle condizioni di compravendita (se non vado errato) e non nelle donazioni. [/QUOTE]
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