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Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
IMU Tares Tari Tasi Iuc Trise ......chi piu' ne ha piu' ne metta
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Testo
<blockquote data-quote="wmar" data-source="post: 168038" data-attributes="member: 38742"><p>Forse è il caso di riportare direttamente il testo del disegno di legge di stabilità contenente le norme riguardanti la componente TASI della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), per come detto testo era stato approvato dal Senato lo scorso 27 novembre:</p><p></p><p><strong><em>art. 1, comma 441. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 477.</em></strong></p><p></p><p><em><strong>art. 1, comma 475. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</strong></em></p><p><em><strong></strong></em></p><p><em><strong>art. 1, comma 476. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</strong></em></p><p><em><strong></strong></em></p><p><em><strong>art. 1, comma 477. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 476, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.</strong></em></p><p><em><strong></strong></em></p><p><em><strong>art. 1, comma 478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:</strong></em></p><p><em><strong><em>a) </em>abitazioni con unico occupante;</strong></em></p><p><em><strong><em><em>b)</em> </em>abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</strong></em></p><p><em><strong><em><em>c)</em> </em>locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</strong></em></p><p><em><strong><em><em>d)</em> </em>abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</strong></em></p><p><em><strong><em><em>e)</em> </em>fabbricati rurali ad uso abitativo;</strong></em></p><p><em><strong><em><em>f)</em> </em>superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. </strong></em></p><p><em><strong></strong></em></p><p><em><strong>art. 1, comma 479. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</strong></em></p><p><em><strong></strong></em></p><p>Non potendo l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI superare il limite massimo (10,6 per mille) prefissato per l'IMU, l'istituzione della IUC potrà comportare, per i proprietari di immobili, un incremento del prelievo fiscale rispetto al 2013, oltre che per l'immobile adibito ad abitazione principale (che sarà assoggettato alla TASI), solo in quei casi in cui i singoli comuni non avevano previsto, per le abitazioni "diverse" dall'abitazione principale, l'aliquota massima del 10,6 per mille.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="wmar, post: 168038, member: 38742"] Forse è il caso di riportare direttamente il testo del disegno di legge di stabilità contenente le norme riguardanti la componente TASI della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), per come detto testo era stato approvato dal Senato lo scorso 27 novembre: [B][I]art. 1, comma 441. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 477.[/I][/B] [I][B]art. 1, comma 475. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. art. 1, comma 476. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. art. 1, comma 477. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 476, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. art. 1, comma 478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: [I]a) [/I]abitazioni con unico occupante; [I][I]b)[/I] [/I]abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; [I][I]c)[/I] [/I]locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; [I][I]d)[/I] [/I]abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; [I][I]e)[/I] [/I]fabbricati rurali ad uso abitativo; [I][I]f)[/I] [/I]superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. art. 1, comma 479. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. [/B][/I] Non potendo l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI superare il limite massimo (10,6 per mille) prefissato per l'IMU, l'istituzione della IUC potrà comportare, per i proprietari di immobili, un incremento del prelievo fiscale rispetto al 2013, oltre che per l'immobile adibito ad abitazione principale (che sarà assoggettato alla TASI), solo in quei casi in cui i singoli comuni non avevano previsto, per le abitazioni "diverse" dall'abitazione principale, l'aliquota massima del 10,6 per mille. [/QUOTE]
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