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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 169526" data-attributes="member: 15764"><p>@[USER=27143]dario rota[/USER] questa tua esposizione l'hai già pubblicata qualche mese fa o sbaglio? o è un errore di Propit?</p><p>Cmq la donazione deve essere fatta con atto notarile; il notaio, visto che si trattava di vendere solo una porzione inistinta di bene avrà fatto i debiti accertamenti e dovrebbe aver scoperto che la donante non era piena proprietaria della parte di casa che intendeva donare in quanto gravata da ipoteca emmessa dalla banca sulla casa per concedere il mutuo. Quindi come minimo nell'atto dovrebbe aver scritto che il beneficiario accettando la donazione subentrava nel mutuo (del quale dovevano essere riportati tutti gli estremi) e, sempre nell'atto, il notaio doveva ingiungere al beneficiario di prendere contanti con la banca per la voltura del mutuo. A rigore di logica se uno dona un bene, o una parte di esso, gravato da una ipoteca chi accetta il bene si prende anche l'ipoteca, o la parte di ipoteca proporzionale alla proprietà , che gravava sul bene. Tuttavia se l'acquisto, e quindi il mutuo, è stato fatto in modo congiunto ed indistinto, alla Banca poco importa che una metà della proprietà ha cambiato nome e non paga perché sarà l'altra metà a dovrsi sobbarcare per intero la parte restante di mutuo (come poi nei fatti è sempre successo: mutuo cointestato ma pagato sempre da uno solo dei due contaenti. E' un classico).</p><p></p><p></p><p>si. ma con la possibile ipotesi che poi, in futuro (alla sua morte), la figlia potrebbe chiedere la ricongiunzione nell'asse ereditario del valore della parte donata per vedere accrescere il valore della sua pare legittima.</p><p></p><p></p><p></p><p>la tua ex, avendo donato la sua parte di casa coniugale, ed non avendo altre case, la nuova casa che acquista è una prima casa e quindi può chiedere i benefici del mutuo prima casa: sarà la banca concedente che, fatti i debiti accertamenti, potrà eccepire qualcosa ed eventualmente negare il mutuo prima casa.</p><p></p><p></p><p></p><p>Siccome, per i motivo sopra citati, è rischioso acquistare un bene arrivato per donazione al venditore sarà difficile che la banca conceda un finanziamento.</p><p></p><p></p><p></p><p>La casa si deprezza già nel momento in cui i proprietari non vanno d'accordo. La donazione costituisce oggettivamente una forma di rischio nell'acquisto fino alla morte di tutti i legittimari (cioé gli eredi protetti dalla legettima: figli, ed in loro premorienza i loro figli, genitori e coniuge superstite). Quindi, a mio avviso (non sono un laureato in legge), anche se tu ti sei sposato in separazione dei beni (cioé quello che era mio prima del matrimonio e tutto quello che, durante il matrimonio, ho comprato con i miei soldi, sarà sempre mio in caso di scioglimento di matrimonio), se la tua ex ti premorisse senza aver contratto un secondo matrimonio, avresti diritto alla legittima sul bene comprato in comunione ed in forma indistinta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 169526, member: 15764"] @[USER=27143]dario rota[/USER] questa tua esposizione l'hai già pubblicata qualche mese fa o sbaglio? o è un errore di Propit? Cmq la donazione deve essere fatta con atto notarile; il notaio, visto che si trattava di vendere solo una porzione inistinta di bene avrà fatto i debiti accertamenti e dovrebbe aver scoperto che la donante non era piena proprietaria della parte di casa che intendeva donare in quanto gravata da ipoteca emmessa dalla banca sulla casa per concedere il mutuo. Quindi come minimo nell'atto dovrebbe aver scritto che il beneficiario accettando la donazione subentrava nel mutuo (del quale dovevano essere riportati tutti gli estremi) e, sempre nell'atto, il notaio doveva ingiungere al beneficiario di prendere contanti con la banca per la voltura del mutuo. A rigore di logica se uno dona un bene, o una parte di esso, gravato da una ipoteca chi accetta il bene si prende anche l'ipoteca, o la parte di ipoteca proporzionale alla proprietà , che gravava sul bene. Tuttavia se l'acquisto, e quindi il mutuo, è stato fatto in modo congiunto ed indistinto, alla Banca poco importa che una metà della proprietà ha cambiato nome e non paga perché sarà l'altra metà a dovrsi sobbarcare per intero la parte restante di mutuo (come poi nei fatti è sempre successo: mutuo cointestato ma pagato sempre da uno solo dei due contaenti. E' un classico). si. ma con la possibile ipotesi che poi, in futuro (alla sua morte), la figlia potrebbe chiedere la ricongiunzione nell'asse ereditario del valore della parte donata per vedere accrescere il valore della sua pare legittima. la tua ex, avendo donato la sua parte di casa coniugale, ed non avendo altre case, la nuova casa che acquista è una prima casa e quindi può chiedere i benefici del mutuo prima casa: sarà la banca concedente che, fatti i debiti accertamenti, potrà eccepire qualcosa ed eventualmente negare il mutuo prima casa. Siccome, per i motivo sopra citati, è rischioso acquistare un bene arrivato per donazione al venditore sarà difficile che la banca conceda un finanziamento. La casa si deprezza già nel momento in cui i proprietari non vanno d'accordo. La donazione costituisce oggettivamente una forma di rischio nell'acquisto fino alla morte di tutti i legittimari (cioé gli eredi protetti dalla legettima: figli, ed in loro premorienza i loro figli, genitori e coniuge superstite). Quindi, a mio avviso (non sono un laureato in legge), anche se tu ti sei sposato in separazione dei beni (cioé quello che era mio prima del matrimonio e tutto quello che, durante il matrimonio, ho comprato con i miei soldi, sarà sempre mio in caso di scioglimento di matrimonio), se la tua ex ti premorisse senza aver contratto un secondo matrimonio, avresti diritto alla legittima sul bene comprato in comunione ed in forma indistinta. [/QUOTE]
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