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Inagibilità appartamento in affitto: diritti del conduttore
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 281259"><p>Presupponendo che la muffa non sia in alcun modo correlata alla conduzione dell'immobile e che quindi derivi da difetti dei locali e/o del fabbricato, stante la dichiarazione di inagibilità lei può:</p><p>- ai sensi dell'art.1580 Cc, chiedere la risoluzione del contratto </p><p>- ai sensi dell'art. 1578 / 1581 Cc, chiedere il risarcimento del danno che le sia cagionato.</p><p></p><p><em>Cassazione n. 12712/2010</em></p><p><span style="color: #0000ff"><em>Qualora vengano in rilievo alterazioni non attinenti allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile locato, bensì incidenti sulla composizione, costruzione o funzionalità strutturale, il conduttore non è affatto legittimato ad agire in giudizio per ottenere dal locatore l'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1576 c.c., né a effettuare direttamente le riparazioni del caso ai sensi dell'art. 1577 c.c. comma 2. Il locatario, infatti, può soltanto richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, ai sensi dell'art. 1578 c.c. L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito di opere di manutenzione. Pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti rilevanti (nella specie il fenomeno dell'umidità nel seminterrato) rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli art. 1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata.</em></span></p><p></p><p>Ritengo che rimanere nell'immobile sia la scelta meno corretta per la sua salute; la diminuzione del canone (anche fosse accettata dalla controparte) non diminuirebbe in alcun modo i rischi per la sua persona</p><p>Le serve un'assistenza specifica: si rivolga ad una delle Associazioni Inquilini presenti sul territorio.</p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 281259"] Presupponendo che la muffa non sia in alcun modo correlata alla conduzione dell'immobile e che quindi derivi da difetti dei locali e/o del fabbricato, stante la dichiarazione di inagibilità lei può: - ai sensi dell'art.1580 Cc, chiedere la risoluzione del contratto - ai sensi dell'art. 1578 / 1581 Cc, chiedere il risarcimento del danno che le sia cagionato. [I]Cassazione n. 12712/2010[/I] [COLOR=#0000ff][I]Qualora vengano in rilievo alterazioni non attinenti allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile locato, bensì incidenti sulla composizione, costruzione o funzionalità strutturale, il conduttore non è affatto legittimato ad agire in giudizio per ottenere dal locatore l'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1576 c.c., né a effettuare direttamente le riparazioni del caso ai sensi dell'art. 1577 c.c. comma 2. Il locatario, infatti, può soltanto richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, ai sensi dell'art. 1578 c.c. L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito di opere di manutenzione. Pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti rilevanti (nella specie il fenomeno dell'umidità nel seminterrato) rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli art. 1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata.[/I][/COLOR] Ritengo che rimanere nell'immobile sia la scelta meno corretta per la sua salute; la diminuzione del canone (anche fosse accettata dalla controparte) non diminuirebbe in alcun modo i rischi per la sua persona Le serve un'assistenza specifica: si rivolga ad una delle Associazioni Inquilini presenti sul territorio. Saluti. [/QUOTE]
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