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Locazione, Affitto e Sfratto
Inquilino non paga spese accessorie e ISTAT
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 165530"><p>- Pagamento imposta registro annuale 50% a carico del locatore e 50% del conduttore</p><p>- <em>Fosse biologiche - Pozzetti - Pozzi ner</em>i </p><p>Sono a carico dell'inquilino soltanto lo spurgo e la disotturazione delle colonne di scarico e dei relativi pozzetti.</p><p>L. 431/98</p><p>- Istat </p><p>Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 15034 del 2004 secondo la quale il proprietario può richiedere l'aumento dimenticato negli anni precedenti, e in questo caso "l'aggiornamento del canone, per quanto dovuto dalla data della richiesta, deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall'inizio del contratto fino alla data della richiesta".</p><p>In pratica un proprietario "distratto" che non aveva inviato la sua richiesta può farlo ora pretendendo il pagamento degli arretrati. </p><p>Solo se il contratto contiene formule quali "adeguamento automatico senza richiesta del proprietario". In questo caso, infatti, è l'inquilino a doversi fare carico di pagare il canone aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, senza necessità di richiesta. E se non lo fa, il proprietario ha diritto non solo all'aumento dalla scadenza annuale in poi ma anche a tutti gli arretrati proprio perchè l'aggiornamento era contrattualmente dovuto.</p><p>A fare la differenza, in sostanza, è la formula "senza richiesta" che implica che l'aumento va pagato a prescindere da solleciti e lettere del proprietario, e chi non avesse controllato e non avesse pagato dovrà versare anche tutto quanto dovuto anche per il passato.</p><p>Al massimo, però, si può risalire indietro fino a cinque anni, perchè per i contratti di affitto la prescrizione è quinquennale: decorso questo termine, cioè, il proprietario non può più pretendere nulla.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 165530"] - Pagamento imposta registro annuale 50% a carico del locatore e 50% del conduttore - [I]Fosse biologiche - Pozzetti - Pozzi ner[/I]i Sono a carico dell'inquilino soltanto lo spurgo e la disotturazione delle colonne di scarico e dei relativi pozzetti. L. 431/98 - Istat Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 15034 del 2004 secondo la quale il proprietario può richiedere l'aumento dimenticato negli anni precedenti, e in questo caso "l'aggiornamento del canone, per quanto dovuto dalla data della richiesta, deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall'inizio del contratto fino alla data della richiesta". In pratica un proprietario "distratto" che non aveva inviato la sua richiesta può farlo ora pretendendo il pagamento degli arretrati. Solo se il contratto contiene formule quali "adeguamento automatico senza richiesta del proprietario". In questo caso, infatti, è l'inquilino a doversi fare carico di pagare il canone aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, senza necessità di richiesta. E se non lo fa, il proprietario ha diritto non solo all'aumento dalla scadenza annuale in poi ma anche a tutti gli arretrati proprio perchè l'aggiornamento era contrattualmente dovuto. A fare la differenza, in sostanza, è la formula "senza richiesta" che implica che l'aumento va pagato a prescindere da solleciti e lettere del proprietario, e chi non avesse controllato e non avesse pagato dovrà versare anche tutto quanto dovuto anche per il passato. Al massimo, però, si può risalire indietro fino a cinque anni, perchè per i contratti di affitto la prescrizione è quinquennale: decorso questo termine, cioè, il proprietario non può più pretendere nulla. [/QUOTE]
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