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Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Interpretazione della L. 220/2012 sulla proprietà della braga sullo scarico condominiale
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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 473979" data-attributes="member: 57767"><p>Buongiorno a tutti.</p><p>Prima della entrata in vigore della Legge 220/2012, interpretando il numero 3 del comma 1 dell’ Art. 1117 del c.c., la braga di allacciamento alla colonna di scarico veniva considerata un collegamento privato perché serviva al singolo condomino per scaricare nella colonna condominiale. Quindi in qualsiasi punto si presentasse una rottura la sostituzione della braga ed i danni provocati dalle infiltrazioni erano a carico del condomino al quale la braga serviva per scaricare i propri reflui. </p><p>Dopo l’entrata in vigore di questa legge è diventato un pensare comune tra gli operatori del settore che la braga sia diventata di competenza condominiale.</p><p>A me sembra che nella legge sia stato specificato che se la braga svolge anche funzione di collegamento tra due tratti di colonna, cioè senza di essa non è assicurata la tenuta idraulica della colonna, la braga, completa di laterale di innesto, diventa di proprietà condominiale, perché la funzione di collegamento tra i tratti di colonna viene ritenuta prevalente rispetto al servizio reso al singolo condomino; quindi la proprietà e la responsabilità del condomino sullo scarico si ferma al punto di ingresso nel laterale della braga.</p><p>Domando: nei casi in cui la colonna di scarico è fatta con spezzoni con una estremità a “bicchiere” quindi la tenuta idraulica è assicurata anche senza la braga la interpretazione ante Legge 220/2012 rimane ( cioè anche la braga è di proprietà del condomino che se ne serve)?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 473979, member: 57767"] Buongiorno a tutti. Prima della entrata in vigore della Legge 220/2012, interpretando il numero 3 del comma 1 dell’ Art. 1117 del c.c., la braga di allacciamento alla colonna di scarico veniva considerata un collegamento privato perché serviva al singolo condomino per scaricare nella colonna condominiale. Quindi in qualsiasi punto si presentasse una rottura la sostituzione della braga ed i danni provocati dalle infiltrazioni erano a carico del condomino al quale la braga serviva per scaricare i propri reflui. Dopo l’entrata in vigore di questa legge è diventato un pensare comune tra gli operatori del settore che la braga sia diventata di competenza condominiale. A me sembra che nella legge sia stato specificato che se la braga svolge anche funzione di collegamento tra due tratti di colonna, cioè senza di essa non è assicurata la tenuta idraulica della colonna, la braga, completa di laterale di innesto, diventa di proprietà condominiale, perché la funzione di collegamento tra i tratti di colonna viene ritenuta prevalente rispetto al servizio reso al singolo condomino; quindi la proprietà e la responsabilità del condomino sullo scarico si ferma al punto di ingresso nel laterale della braga. Domando: nei casi in cui la colonna di scarico è fatta con spezzoni con una estremità a “bicchiere” quindi la tenuta idraulica è assicurata anche senza la braga la interpretazione ante Legge 220/2012 rimane ( cioè anche la braga è di proprietà del condomino che se ne serve)? [/QUOTE]
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