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Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Interpretazione della L. 220/2012 sulla proprietà della braga sullo scarico condominiale
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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 474147" data-attributes="member: 46111"><p>Giurisprudenza che dovrebbe dedicarsi ad altro.</p><p>Vero che ci sono sentenze in contrasto ...ma la nuova formulazione del 1117 prevede che:</p><p></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><em>3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti <strong>fino al punto di diramazione</strong> ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche</em>.</li> </ol><p>Ora, se dobbiamo interpretare tale "punto di diramazione" non può che essere quello dove il tubo del singolo si innesta nello scarico.</p><p>Una "braga" per sua conformazione prevede una sezione solitamente maggiore che funge da giuntura fra 2 tubi verticali ...+ uno o più braccio/ramo/elemento su cui innesstarsi.</p><p></p><p>È la Giurisprudenza a doversi adeguare ad una norma...non viceversa.</p><p></p><p>Purtroppo sono uscite sentenze che ancora contravvengono alla normativa.</p><p></p><p>Ma... da verificare a quando risale il primo contrasto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 474147, member: 46111"] Giurisprudenza che dovrebbe dedicarsi ad altro. Vero che ci sono sentenze in contrasto ...ma la nuova formulazione del 1117 prevede che: [LIST=1] [*][I]3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti [B]fino al punto di diramazione[/B] ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche[/I]. [/LIST] Ora, se dobbiamo interpretare tale "punto di diramazione" non può che essere quello dove il tubo del singolo si innesta nello scarico. Una "braga" per sua conformazione prevede una sezione solitamente maggiore che funge da giuntura fra 2 tubi verticali ...+ uno o più braccio/ramo/elemento su cui innesstarsi. È la Giurisprudenza a doversi adeguare ad una norma...non viceversa. Purtroppo sono uscite sentenze che ancora contravvengono alla normativa. Ma... da verificare a quando risale il primo contrasto. [/QUOTE]
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