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Irregolarità edilizia condonata per silenzio-assenso con vizio poco-occulto
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Testo
<blockquote data-quote="effemme8" data-source="post: 410080" data-attributes="member: 33681"><p>io riporto il personale contributo comunicato da uno specialista per problema analogo :</p><p></p><p><strong>Superbonus 110% e difformità urbanistiche</strong></p><p>Il Decreto Agosto ha aggiunto all’art. 119 il comma 13-ter prevedendo che: “<em>al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”</em>.</p><p>Questo significa che <strong>eventuali difformità urbanistiche dei singoli appartamenti condominiali non sono da ostacolo al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali</strong>. In questo caso le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito alla regolarità degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi</p><p></p><p>evinco che "non bisogna fasciarsi la testa, senza motivo"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="effemme8, post: 410080, member: 33681"] io riporto il personale contributo comunicato da uno specialista per problema analogo : [B]Superbonus 110% e difformità urbanistiche[/B] Il Decreto Agosto ha aggiunto all’art. 119 il comma 13-ter prevedendo che: “[I]al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”[/I]. Questo significa che [B]eventuali difformità urbanistiche dei singoli appartamenti condominiali non sono da ostacolo al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali[/B]. In questo caso le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito alla regolarità degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi evinco che "non bisogna fasciarsi la testa, senza motivo" [/QUOTE]
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