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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 212601" data-attributes="member: 15253"><p>Dovresti trovare le risposte nella guida allegata.</p><p>No. Non con quelle modalità.</p><p>I documenti giustificativi delle spese dovranno essere intestati al <u>condominio</u>.</p><p>Pertanto è necessario che il condominio sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dal fatto che non sia necessario, ex art. 1129 c.c., nominare un amministratore.</p><p>I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario o postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento.</p><p>Fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e nel rispetto delle altre prescrizioni stabilite.</p><p>Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri stabiliti dagli artt. 1123 e segg. c.c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 212601, member: 15253"] Dovresti trovare le risposte nella guida allegata. No. Non con quelle modalità. I documenti giustificativi delle spese dovranno essere intestati al [U]condominio[/U]. Pertanto è necessario che il condominio sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dal fatto che non sia necessario, ex art. 1129 c.c., nominare un amministratore. I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario o postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento. Fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e nel rispetto delle altre prescrizioni stabilite. Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri stabiliti dagli artt. 1123 e segg. c.c. [/QUOTE]
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