Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
IVA sul secondo garage : 10%
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="AlbertoF" data-source="post: 25348"><p>Mi preme portare a conoscenza di tutti i partecipanti a questo forum il seguente provvedimento : </p><p></p><p>Da Miaeconomia in data 07.10.2010 :</p><p></p><p></p><p></p><p> </p><p>" CASA » Casa e fisco</p><p></p><p>L’IVA sul secondo garage e’ al 10%</p><p></p><p>Immagine a corredo dell'articolo - L’IVA sul secondo garage e’ al 10% - miaeconomia.leonardo.it (07/10/2010)</p><p>Quale aliquota bisogna applicare quando si vende un secondo garage di pertinenza di una prima casa? Quella ordinaria al 20% dal momento che prevale la natura strumentale del locale di servizio? Oppure l’aliquota al 10% prevista per le cessioni di fabbricati a uso abitativo? O forse quella ulteriormente ridotta al 4%, visto che e’ riservata alla compravendita di una prima casa?</p><p>Un bel dilemma arrivato sulla scrivania dell’amministrazione finanziaria che, dopo aver studiato il caso, ha ora fornito la risposta con la risoluzione n. 94/E: e’ corretto applicare l’IVA al 10%.</p><p>La motivazione e’ chiara. Non si puo’ applicare quella minima perche’ e’ riservata all’acquisto della prima casa e ai trasferimenti di proprieta’ riguardanti una sola pertinenza, mentre nel caso ipotizzato c’e’ gia’ un’altra autorimessa agevolata.</p><p>Ma resta esclusa anche quella ordinaria del 20% a cui sono normalmente sottoposti gli immobili strumentali per natura, poiche’ in questa fattispecie si tratta di un fabbricato strumentali ma che costituisce pertinenza di abitazioni.</p><p>L’Agenzia delle Entrate spiega, infatti, che nel caso di cessioni imponibili ad IVA di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, e di due pertinenze censite nella medesima categoria catastale C6 (autorimesse) - al fine di pervenire ad un’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme che disciplinano la materia e che hanno ingenerato difformita’ interpretative - si deve far riferimento all’aliquota del 10% riservata alle vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa impresa che ha svolto i lavori.</p><p>Nella risoluzione viene, quindi, spiegato che occorre rispettare quanto gia’ chiarito sull’argomento con la circolare 12/2007 e la risoluzione 139/2007: “il bene servente puo’ essere considerato una proiezione del bene principale, assumendone la stessa natura”.</p><p>In altre parole, dal momento che anche il secondo garage resta agganciato comunque all’appartamento, deve acquisire la classificazione di immobile a uso abitativo puo’ essere ceduto con l’IVA scontata al 10%.</p><p>In tema di cessione di pertinenze va, quindi, ricordato che scontano l’IVA al 4% quelle appartenenti alle categorie catastali C7 (tettoie aperte o chiuse), C2 (locali di deposito e magazzini) e C6 (stalle, autorimesse e scuderie).</p><p>Capitolo a parte per le imposte da pagare nel caso di cessione. In tutti i casi in cui si vende un’autorimessa (da sola senza che il box, insieme con l’unita’ immobiliare di cui costituisca pertinenza o insieme con l’abitazione e un’altra autorimessa), se l’IVA da applicare cambia, le imposte restano invece le stesse: quelle di registro, ipotecarie e catastali sono dovute tutte nella misura fissa di 168 euro ciascuna.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AlbertoF, post: 25348"] Mi preme portare a conoscenza di tutti i partecipanti a questo forum il seguente provvedimento : Da Miaeconomia in data 07.10.2010 : " CASA » Casa e fisco L’IVA sul secondo garage e’ al 10% Immagine a corredo dell'articolo - L’IVA sul secondo garage e’ al 10% - miaeconomia.leonardo.it (07/10/2010) Quale aliquota bisogna applicare quando si vende un secondo garage di pertinenza di una prima casa? Quella ordinaria al 20% dal momento che prevale la natura strumentale del locale di servizio? Oppure l’aliquota al 10% prevista per le cessioni di fabbricati a uso abitativo? O forse quella ulteriormente ridotta al 4%, visto che e’ riservata alla compravendita di una prima casa? Un bel dilemma arrivato sulla scrivania dell’amministrazione finanziaria che, dopo aver studiato il caso, ha ora fornito la risposta con la risoluzione n. 94/E: e’ corretto applicare l’IVA al 10%. La motivazione e’ chiara. Non si puo’ applicare quella minima perche’ e’ riservata all’acquisto della prima casa e ai trasferimenti di proprieta’ riguardanti una sola pertinenza, mentre nel caso ipotizzato c’e’ gia’ un’altra autorimessa agevolata. Ma resta esclusa anche quella ordinaria del 20% a cui sono normalmente sottoposti gli immobili strumentali per natura, poiche’ in questa fattispecie si tratta di un fabbricato strumentali ma che costituisce pertinenza di abitazioni. L’Agenzia delle Entrate spiega, infatti, che nel caso di cessioni imponibili ad IVA di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, e di due pertinenze censite nella medesima categoria catastale C6 (autorimesse) - al fine di pervenire ad un’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme che disciplinano la materia e che hanno ingenerato difformita’ interpretative - si deve far riferimento all’aliquota del 10% riservata alle vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa impresa che ha svolto i lavori. Nella risoluzione viene, quindi, spiegato che occorre rispettare quanto gia’ chiarito sull’argomento con la circolare 12/2007 e la risoluzione 139/2007: “il bene servente puo’ essere considerato una proiezione del bene principale, assumendone la stessa natura”. In altre parole, dal momento che anche il secondo garage resta agganciato comunque all’appartamento, deve acquisire la classificazione di immobile a uso abitativo puo’ essere ceduto con l’IVA scontata al 10%. In tema di cessione di pertinenze va, quindi, ricordato che scontano l’IVA al 4% quelle appartenenti alle categorie catastali C7 (tettoie aperte o chiuse), C2 (locali di deposito e magazzini) e C6 (stalle, autorimesse e scuderie). Capitolo a parte per le imposte da pagare nel caso di cessione. In tutti i casi in cui si vende un’autorimessa (da sola senza che il box, insieme con l’unita’ immobiliare di cui costituisca pertinenza o insieme con l’abitazione e un’altra autorimessa), se l’IVA da applicare cambia, le imposte restano invece le stesse: quelle di registro, ipotecarie e catastali sono dovute tutte nella misura fissa di 168 euro ciascuna. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
IVA sul secondo garage : 10%
Alto