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Compravendita Immobiliare
La decennale postuma per edifici venduti al grezzo va consegnata?
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 41258" data-attributes="member: 4594"><p>la risposta è nel testo letterale del dlgs 122.05</p><p></p><p>Art. 4.</p><p>Assicurazione dell'immobile</p><p></p><p>1. Il costruttore e' obbligato a contrarre <strong><u>ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' </u></strong>una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente <strong>e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,</strong> compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.</p><p></p><p></p><p>riporto articolo richiamato del cc</p><p>«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, <u>nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera</u>, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.</p><p>Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 41258, member: 4594"] la risposta è nel testo letterale del dlgs 122.05 Art. 4. Assicurazione dell'immobile 1. Il costruttore e' obbligato a contrarre [B][U]ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' [/U][/B]una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente [B]e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,[/B] compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. riporto articolo richiamato del cc «Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, [U]nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera[/U], per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.». [/QUOTE]
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