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La donazione può escludere i figli della seconda moglie ?
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 120977" data-attributes="member: 4594"><p>Il caso tratto dal sole 24 ore <u><u>seppur non perfettamente coincidente </u></u></p><p>supporta le mie motivazioni </p><p></p><p>Diritto di famiglia</p><p>DUE POSSIBILI DONAZIONI PER LA CASA AL FIGLIO</p><p></p><p>Sono in regime di comunione dei beni, <strong>ora vorrei acquistare la prima casa di abitazione per i figli riservandone l'usufrutto esclusivamente a mia moglie</strong>. È possibile o occorre procedere prima alla separazione consensuale dei beni?</p><p> </p><p>R. C. - ALBA </p><p>-----</p><p> <strong>Il coniuge che volesse intestare ai figli la nuda proprietà di un immobile, riservandone l'usufrutto in favore della moglie, realizzerebbe in favore di tutti una donazione, diretta o indiretta a seconda delle modalità di realizzazione</strong>. </p><p></p><p>Il coniuge potrebbe infatti fornire il denaro dell'acquisto senza realizzare una donazione formale, con la conseguenza che figli e coniuge acquisterebbero la nuda proprietà e l'usufrutto personalmente partecipando all'atto direttamente come acquirenti. </p><p></p><p>Ma potrebbe anche realizzare una donazione formale del denaro, in modo da permettere ai figli e al coniuge di partecipare all'atto di acquisto con mezzi propri. Nel primo caso si avrebbe una donazione indiretta dell'immobile. Nel secondo caso, invece, si avrebbe una donazione diretta del denaro. In dottrina è piuttosto controverso se i coniugi possano effettuare donazioni l'uno nei confronti dell'altro quando sono in regime di comunione dei beni, soprattutto se le donazioni sono effettuate con denaro guadagnato dai coniugi con la loro attività lavorativa o percepito quale frutto di un bene personale. E ciò perché tale denaro, destinato se non consumato alla comunione de residuo, è proprio il denaro che, se utilizzato per un acquisto, comporta la caduta del bene in comunione. Possiamo quindi ipotizzare tre diverse possibilità di donazioni:— donazione formale con atto pubblico di un bene personale di un coniuge. In tal caso non vi sono ragioni di ritenere vietata la donazione;— acquisto di un bene da parte di un coniuge con i proventi della vendita di un suo bene personale, senza le formalità disposte dalla legge per rendere personale anche il nuovo bene; in questo caso il bene cade in comunione, il che realizza, in favore dell'altro coniuge, una donazione indiretta della metà dell'immobile;— donazione in favore di un coniuge di un bene acquistato con i proventi dell'attività di lavoro dell'altro (o con i frutti da lui percepiti). In questo caso, come abbiamo accennato sopra, vi sono delle forti perplessità da parte della dottrina, ma vi è anche chi ha fatto notare che, qualora la donazione fosse realizzata nel rispetto delle prescrizioni formali (atto pubblico con due testimoni), non vi sarebbe ragione di negare alla donazione l'applicazione della norma che considera personali le donazioni ricevute dai coniugi durante il matrimonio. Ciò chiarito, stanti le incertezze segnalate, non vi è dubbio che il passaggio alla separazione dei beni prima della donazione la renderebbe inattaccabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 120977, member: 4594"] Il caso tratto dal sole 24 ore [U][U]seppur non perfettamente coincidente [/U][/U] supporta le mie motivazioni Diritto di famiglia DUE POSSIBILI DONAZIONI PER LA CASA AL FIGLIO Sono in regime di comunione dei beni, [B]ora vorrei acquistare la prima casa di abitazione per i figli riservandone l'usufrutto esclusivamente a mia moglie[/B]. È possibile o occorre procedere prima alla separazione consensuale dei beni? R. C. - ALBA ----- [B]Il coniuge che volesse intestare ai figli la nuda proprietà di un immobile, riservandone l'usufrutto in favore della moglie, realizzerebbe in favore di tutti una donazione, diretta o indiretta a seconda delle modalità di realizzazione[/B]. Il coniuge potrebbe infatti fornire il denaro dell'acquisto senza realizzare una donazione formale, con la conseguenza che figli e coniuge acquisterebbero la nuda proprietà e l'usufrutto personalmente partecipando all'atto direttamente come acquirenti. Ma potrebbe anche realizzare una donazione formale del denaro, in modo da permettere ai figli e al coniuge di partecipare all'atto di acquisto con mezzi propri. Nel primo caso si avrebbe una donazione indiretta dell'immobile. Nel secondo caso, invece, si avrebbe una donazione diretta del denaro. In dottrina è piuttosto controverso se i coniugi possano effettuare donazioni l'uno nei confronti dell'altro quando sono in regime di comunione dei beni, soprattutto se le donazioni sono effettuate con denaro guadagnato dai coniugi con la loro attività lavorativa o percepito quale frutto di un bene personale. E ciò perché tale denaro, destinato se non consumato alla comunione de residuo, è proprio il denaro che, se utilizzato per un acquisto, comporta la caduta del bene in comunione. Possiamo quindi ipotizzare tre diverse possibilità di donazioni:— donazione formale con atto pubblico di un bene personale di un coniuge. In tal caso non vi sono ragioni di ritenere vietata la donazione;— acquisto di un bene da parte di un coniuge con i proventi della vendita di un suo bene personale, senza le formalità disposte dalla legge per rendere personale anche il nuovo bene; in questo caso il bene cade in comunione, il che realizza, in favore dell'altro coniuge, una donazione indiretta della metà dell'immobile;— donazione in favore di un coniuge di un bene acquistato con i proventi dell'attività di lavoro dell'altro (o con i frutti da lui percepiti). In questo caso, come abbiamo accennato sopra, vi sono delle forti perplessità da parte della dottrina, ma vi è anche chi ha fatto notare che, qualora la donazione fosse realizzata nel rispetto delle prescrizioni formali (atto pubblico con due testimoni), non vi sarebbe ragione di negare alla donazione l'applicazione della norma che considera personali le donazioni ricevute dai coniugi durante il matrimonio. Ciò chiarito, stanti le incertezze segnalate, non vi è dubbio che il passaggio alla separazione dei beni prima della donazione la renderebbe inattaccabile. [/QUOTE]
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