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Difesa del Cittadino e del Consumatore
La responsabilità del costruttore per i vizi dell'immobile e l'art. 1669 c.c.
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 210496" data-attributes="member: 4594"><p>Già la Cassazione con del 19.10.2012 n. 18078 aveva puntualizzato la questione:, oramai consolidata</p><p>In quella occasione la <span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>La Suprema Corte ebbe occasione di precisare che il termine di un anno per la denuncia dei vizi decorre dal giorno in cui il committente <u>consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti</u> e <u>della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera</u>,</strong></span> non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.</p><p> </p><p><em><u>IL consiglio:</u></em></p><p><em>Si proceda alla immediata contestazione del vizio, ma entro l'anno la si faccia seguire da una perizia tecnico preventiva e pure entro l'anno la si notifichi a controparte ( costruttore appaltatore o venditore che sia ) : in tal modo alla controparte non viene fornita l'opportunità di sollevare una qualsiasi eccezione formale riguardo ai tempi contestazione e prescrizione visto che così facendo verrebbero comunque rispettati i termini previsti dal 1.mo comma 1669 e 2.do comma che per comodità dei non addetti è bene riportare integralmente</em></p><p> </p><p><strong>Art. 1669.</strong></p><p><strong>Rovina e difetti di cose immobili.</strong></p><p>1.Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.</p><p>2.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.</p><p> </p><p><em>Ennio Alessandro Rossi</em></p><p> </p><p> </p><p><em>Vedi anche riguardo della medesima citata</em></p><p><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=68842" target="_blank">http://www.altalex.com/index.php?idnot=68842</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 210496, member: 4594"] Già la Cassazione con del 19.10.2012 n. 18078 aveva puntualizzato la questione:, oramai consolidata In quella occasione la [COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]La Suprema Corte ebbe occasione di precisare che il termine di un anno per la denuncia dei vizi decorre dal giorno in cui il committente [U]consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti[/U] e [U]della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera[/U],[/B][/COLOR] non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. [I][U]IL consiglio:[/U] Si proceda alla immediata contestazione del vizio, ma entro l'anno la si faccia seguire da una perizia tecnico preventiva e pure entro l'anno la si notifichi a controparte ( costruttore appaltatore o venditore che sia ) : in tal modo alla controparte non viene fornita l'opportunità di sollevare una qualsiasi eccezione formale riguardo ai tempi contestazione e prescrizione visto che così facendo verrebbero comunque rispettati i termini previsti dal 1.mo comma 1669 e 2.do comma che per comodità dei non addetti è bene riportare integralmente[/I] [B]Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili.[/B] 1.Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 2.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. [I]Ennio Alessandro Rossi[/I] [I]Vedi anche riguardo della medesima citata[/I] [url]http://www.altalex.com/index.php?idnot=68842[/url] [/QUOTE]
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