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La sera,un condomino ,chiude manualmente un portone pesante e non vuole automatizzarlo
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 295548" data-attributes="member: 15764"><p>Sicuramente hai ragione tu. Ma per il senso comune credo che abbia ragione io. Un portone che prima si doveva aprire a mano, e che poi, in seguito alla installazione di un dispositivo, si apre e chiude da solo se no è una innovazione che cosa è ? Un misto tra un miracolo di San Gennaro ed un adeguamento (non obbligatorio) alla tecnologia moderna?</p><p>Io ho trovato queste sentenze:</p><p>da <a href="http://www.lavorincasa.it/linstallazione-di-un-cancello-automatico-non-e-uninnovazione/" target="_blank">Delibera d'installazione di cancelli in condominio</a></p><p><strong>Una sentenza della Cassazione, la n. 4340 del 21 febbraio 2013</strong>, ha risolto la questione optando per la natura non innovativa dell'intervento in esame. La pronuncia parte proprio dal concetto d'innovazione.</p><p></p><p>Gli ermellini hanno <strong>ricordato che in tema di condominio</strong>, <strong>per innovazioni delle cose comuni devono intendersi </strong>non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), ma solamente<strong> quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni , in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.</strong></p><p></p><p>In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, <strong>per innovazione in senso tecnico-giuridico, da deliberarsi con le maggioranze di cui agli artt. 1120-1136 c.c., deve intendersi</strong> non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma <strong>solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).</strong></p><p><strong></strong></p><p><em>In questo contesto, affermarono da Piazza Cavour, <strong>le deliberazioni concernenti l'apposizione, all'ingresso dell'area condominiale, di due cancelli per il transito pedonale e due cancelli per il passaggio veicolare</strong>, <strong>non potevano ricondursi al concetto di innovazioni come qualificate dall'art. 1120 c.c</strong>., non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, dirette a disciplinare, in senso migliorativo, l'uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l'indiscriminato accesso al condominio ,...... .</em></p><p></p><p>.....Sulla stessa lunghezza d’onda s’è posta, nel mese di aprile del 2015,<strong> una sentenza (la n. 547) resa dal Tribunale di Teramo</strong>. I giudici abruzzesi si sono spinti oltre specificando altresì i quorum deliberativi all’uopo necessari.</p><p></p><p>Nel caso risolto dalla pronuncia <strong>depositata in cancelleria il 15 aprile 2015, un condomino aveva proposto impugnazione della delibera con la quale l’assemblea aveva deciso <u>l’installazione di cancelli di chiusura dell’area cortilizia condominiale</u>.</strong></p><p></p><p>sempre da <a href="http://www.lavorincasa.it/le-innovazioni-in-condominio/" target="_blank">Le innovazioni in condominio</a></p><p>........</p><p><em>Ed ancora l'automatizzazione dello stesso cancello non rientra nel concetto d'innovazione in quanto l'intervento sul bene comune ne rende più comodo il godimento.</em></p><p>Cioè dal punto di vista tecnico legale automatizzare un cancello rientra tra le lavorazioni di ordinaria manutenzione del cancello stesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 295548, member: 15764"] Sicuramente hai ragione tu. Ma per il senso comune credo che abbia ragione io. Un portone che prima si doveva aprire a mano, e che poi, in seguito alla installazione di un dispositivo, si apre e chiude da solo se no è una innovazione che cosa è ? Un misto tra un miracolo di San Gennaro ed un adeguamento (non obbligatorio) alla tecnologia moderna? Io ho trovato queste sentenze: da [URL='http://www.lavorincasa.it/linstallazione-di-un-cancello-automatico-non-e-uninnovazione/']Delibera d'installazione di cancelli in condominio[/URL] [B]Una sentenza della Cassazione, la n. 4340 del 21 febbraio 2013[/B], ha risolto la questione optando per la natura non innovativa dell'intervento in esame. La pronuncia parte proprio dal concetto d'innovazione. Gli ermellini hanno [B]ricordato che in tema di condominio[/B], [B]per innovazioni delle cose comuni devono intendersi [/B]non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), ma solamente[B] quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni , in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.[/B] In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, [B]per innovazione in senso tecnico-giuridico, da deliberarsi con le maggioranze di cui agli artt. 1120-1136 c.c., deve intendersi[/B] non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma [B]solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340). [/B] [I]In questo contesto, affermarono da Piazza Cavour, [B]le deliberazioni concernenti l'apposizione, all'ingresso dell'area condominiale, di due cancelli per il transito pedonale e due cancelli per il passaggio veicolare[/B], [B]non potevano ricondursi al concetto di innovazioni come qualificate dall'art. 1120 c.c[/B]., non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, dirette a disciplinare, in senso migliorativo, l'uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l'indiscriminato accesso al condominio ,...... .[/I] .....Sulla stessa lunghezza d’onda s’è posta, nel mese di aprile del 2015,[B] una sentenza (la n. 547) resa dal Tribunale di Teramo[/B]. I giudici abruzzesi si sono spinti oltre specificando altresì i quorum deliberativi all’uopo necessari. Nel caso risolto dalla pronuncia [B]depositata in cancelleria il 15 aprile 2015, un condomino aveva proposto impugnazione della delibera con la quale l’assemblea aveva deciso [U]l’installazione di cancelli di chiusura dell’area cortilizia condominiale[/U].[/B] sempre da [URL="http://www.lavorincasa.it/le-innovazioni-in-condominio/"]Le innovazioni in condominio[/URL] ........ [I]Ed ancora l'automatizzazione dello stesso cancello non rientra nel concetto d'innovazione in quanto l'intervento sul bene comune ne rende più comodo il godimento.[/I] Cioè dal punto di vista tecnico legale automatizzare un cancello rientra tra le lavorazioni di ordinaria manutenzione del cancello stesso. [/QUOTE]
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