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L'amministratore, delegato da condomini, che vota per gli assenti è in conflitto di interessi ?
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<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 342610" data-attributes="member: 9873"><p>Nella disciplina del codice civile non si leggono disposizioni sul possibile conflitto d'interessi nel rapporto condòmino-condominio o amministratore-condominio. Tra l'altro spesso capita che amministratore sia uno dei condòmini.</p><p>Prima della riforma del 2012, la giurisprudenza si era espressa favorevolmente sulla possibilità del condòmino di delegare l'amministratore a partecipare alle assemblee (Cassazione, II sez., sentenze nn. 22234/2004 e 10683/2002) affermando l'applicabilità, in tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, dell'art. 2373 c.c. che regola il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni delle assemblee delle società per azioni.</p><p>Ai fini del detto computo, il principio espresso dal giudice di legittimità è che non si debba tener conto del voto del condòmino (o dei condòmini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contrastante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condòmini" (Cassazione, 10683/2002).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 342610, member: 9873"] Nella disciplina del codice civile non si leggono disposizioni sul possibile conflitto d'interessi nel rapporto condòmino-condominio o amministratore-condominio. Tra l'altro spesso capita che amministratore sia uno dei condòmini. Prima della riforma del 2012, la giurisprudenza si era espressa favorevolmente sulla possibilità del condòmino di delegare l'amministratore a partecipare alle assemblee (Cassazione, II sez., sentenze nn. 22234/2004 e 10683/2002) affermando l'applicabilità, in tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, dell'art. 2373 c.c. che regola il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni delle assemblee delle società per azioni. Ai fini del detto computo, il principio espresso dal giudice di legittimità è che non si debba tener conto del voto del condòmino (o dei condòmini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contrastante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condòmini" (Cassazione, 10683/2002). [/QUOTE]
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