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L'Articolo 67 della legge fallimentare vale anche per le seconde case?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 11501" data-attributes="member: 4594"><p>Se all'atto della cessione la venditrice come sembra non evidenzia "stato di decozione patrimoniale " l'applicazione del GIUSTO PREZZO sicuramentre la tutela dai rischi di revocatoria che potrebbero manifestarsi entro un anno post-rogito.</p><p>Colgo l'occasione per annotarle un altro rischio che lei non mi ha evidenziato ma che frequentemente si verifica: il caso di vizi costruttivi post rogito: In questo caso la reale tutela è rappresentata da una polizza specifica per danni e rovina. Se la ditta cessa e si cancella dopo il rogito la rivalsa ex art. 1669 è nella pratica infruttuosa</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 11501, member: 4594"] Se all'atto della cessione la venditrice come sembra non evidenzia "stato di decozione patrimoniale " l'applicazione del GIUSTO PREZZO sicuramentre la tutela dai rischi di revocatoria che potrebbero manifestarsi entro un anno post-rogito. Colgo l'occasione per annotarle un altro rischio che lei non mi ha evidenziato ma che frequentemente si verifica: il caso di vizi costruttivi post rogito: In questo caso la reale tutela è rappresentata da una polizza specifica per danni e rovina. Se la ditta cessa e si cancella dopo il rogito la rivalsa ex art. 1669 è nella pratica infruttuosa [/QUOTE]
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