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Sono proprietario di una cantina situata in una scala diversa da quella dell'appartamento abitato.
La cantina ha una pertinanza catastale sul lavatoio comune della scala; entrambi sono situati al piano
interrato ed ogni scala ha un lavatoio comune. I proprietari degli appartamenti della scala dove ho la
cantina si sono divisi a mia insaputa il lavatoio ricavandone ognuno una cantina per sè. Nessuna modifica
alla ripartizione delle spese comuni della scala sono state effettuate e alle mie proteste l'amministratore
ha risposto la sua non competenza in quando trattasi di spazio non comune. Citando l'art. 1117 ha precisato "....il codice civile dispone come in un edificio l'area costituita dalla proiezione delle scale si presume comune, proiezione che si configura nei riguardi dell'appartamento di proprietà ma non per la cantina sita in scala diversa, poichè non è possibile, come afferma la sentenza n.1055 della cassazione 18 maggio 1967, il concetto di incorporazione e di accessione se non con riguardo ad una superficie libera e di proprietà esclusiva sormontata da scale (appartamento di proprietà esclusiva)". Quindi, stando all'amministratore, dovrei comunque pagare la quota condominiale per i millesimi della cantina anche se sono cambiati e ,per l'abuso effettuato dai propietari della scala, rivolgermi al giudice in quanto il lavatoio è di esclusiva proprità degli abitanti della scala. A me pare che le argomentazioni dell'amministratore servano solo a mettere in conflitto tra loro i condomini sollevando la sua figura dalla precisa responsabilità
che invece gli spetta. Vorrei un aiuto in tal senso.
 

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