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Le persone che subiscono "usura" possono ottenere la cancellazione del protesto
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 178346" data-attributes="member: 4594"><p>La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108.</p><p>Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.</p><p>Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto viene comunicato dalla cancelleria all’interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica ed il protesto si può considerare come mai avvenuto.</p><p>Nel caso però di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto.</p><p></p><p></p><p><strong>Per altre informazioni:</strong></p><p></p><p><strong><a href="http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/come.aspx?scheda=174" target="_blank">URP uffici giudiziari Genova</a></strong></p><p><strong><a href="http://www.tribunale.pisa.it/comefare_51.aspx?scheda=479" target="_blank">Tribunale di Pisa</a></strong></p><p><strong><a href="http://www.tribunale.potenza.it/come.aspx?scheda=1253" target="_blank">Tribunale di Potenza</a></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>fonte ministero giustizia </strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><strong>aggiornamento</strong>: 20 maggio 2013 </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 178346, member: 4594"] La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto viene comunicato dalla cancelleria all’interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica ed il protesto si può considerare come mai avvenuto. Nel caso però di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto. [B]Per altre informazioni:[/B] [B][URL='http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/come.aspx?scheda=174']URP uffici giudiziari Genova[/URL] [URL='http://www.tribunale.pisa.it/comefare_51.aspx?scheda=479']Tribunale di Pisa[/URL] [URL='http://www.tribunale.potenza.it/come.aspx?scheda=1253']Tribunale di Potenza[/URL] fonte ministero giustizia [B]aggiornamento[/B]: 20 maggio 2013 [/B] [/QUOTE]
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