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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 25363" data-attributes="member: 7232"><p>L'azione di riduzione ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c.). </p><p>Dal C.C. :</p><p>SEZIONE II</p><p></p><p>Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari</p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari</p><p></p><p>Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (c.c.457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (c.c.537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell`art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie</p><p></p><p>Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (c.c.557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (c.c.2652). </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 555 Riduzione delle donazioni</p><p></p><p>Le donazioni (c.c.809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (disp. di att. al c.c. 135). </p><p></p><p>Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 556 Determinazione della porzione disponibile</p><p></p><p>Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (c.c.537 e seguenti, 737; disp. di att. al c.c. 135-2). </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione</p><p></p><p>La riduzione delle donazioni (c.c.809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (c.c.537 e seguenti). </p><p></p><p>Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (c.c.458). </p><p></p><p>I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d`inventario (c.c.484 e seguenti). </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie</p><p></p><p>La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. </p><p></p><p>Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 559 Modo di ridurre le donazioni</p><p></p><p>Le donazioni (c.c.809) si riducono cominciando dall`ultima e risalendo via via alle anteriori. </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d`immobili</p><p></p><p>Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile (c.c.812), la riduzione si fa separando dall`immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (c.c.720). </p><p></p><p>Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell`immobile un`eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l`immobile si deve lasciare per intero nell`eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l`eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l`immobile, compensando in danaro i legittimari. </p><p></p><p>Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l`immobile, purché il valore di esso non superi l`importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 561 Restituzione degli immobili</p><p></p><p>Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell`art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (c.c.2683, 2690). </p><p></p><p>I frutti (c.c.820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (c.c.1148). </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione</p><p></p><p>Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l`acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente (c.c.2652), il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione</p><p></p><p>Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l`escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (c.c.2652, n. 8). </p><p></p><p>L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l`ordine di data delle alienazioni, cominciando dall`ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (c.c.1153 e seguenti). </p><p></p><p>Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l`equivalente in danaro. </p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 564 Condizioni per l`esercizio dell`azione di riduzione</p><p></p><p>Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio d`inventario (c.c.484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all`eredità. Questa disposizione non si applica all`erede che ha accettato col beneficio d`inventario e che ne è decaduto (c.c.439 e seguenti). </p><p></p><p>In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (c.c.737 e segg.) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (c.c.553; disp. di att. al c.c. 1352). </p><p></p><p>Il legittimario che succede per rappresentazione (c.c.467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (c.c.740; disp. di att. al c.c. 1352). </p><p></p><p>La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. </p><p></p><p>Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione. </p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 25363, member: 7232"] L'azione di riduzione ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c.). Dal C.C. : SEZIONE II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (c.c.457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (c.c.537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell`art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (c.c.557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (c.c.2652). Art. 555 Riduzione delle donazioni Le donazioni (c.c.809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (disp. di att. al c.c. 135). Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Art. 556 Determinazione della porzione disponibile Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (c.c.537 e seguenti, 737; disp. di att. al c.c. 135-2). Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione La riduzione delle donazioni (c.c.809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (c.c.537 e seguenti). Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (c.c.458). I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d`inventario (c.c.484 e seguenti). Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. Art. 559 Modo di ridurre le donazioni Le donazioni (c.c.809) si riducono cominciando dall`ultima e risalendo via via alle anteriori. Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d`immobili Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile (c.c.812), la riduzione si fa separando dall`immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (c.c.720). Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell`immobile un`eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l`immobile si deve lasciare per intero nell`eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l`eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l`immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l`immobile, purché il valore di esso non superi l`importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. Art. 561 Restituzione degli immobili Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell`art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (c.c.2683, 2690). I frutti (c.c.820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (c.c.1148). Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l`acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente (c.c.2652), il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l`escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (c.c.2652, n. 8). L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l`ordine di data delle alienazioni, cominciando dall`ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (c.c.1153 e seguenti). Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l`equivalente in danaro. Art. 564 Condizioni per l`esercizio dell`azione di riduzione Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio d`inventario (c.c.484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all`eredità. Questa disposizione non si applica all`erede che ha accettato col beneficio d`inventario e che ne è decaduto (c.c.439 e seguenti). In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (c.c.737 e segg.) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (c.c.553; disp. di att. al c.c. 1352). Il legittimario che succede per rappresentazione (c.c.467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (c.c.740; disp. di att. al c.c. 1352). La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione. :daccordo: [/QUOTE]
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