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Pausa Caffè
Licenziamento nel periodo di prova e capacità lavorativa. Cass. lavoro 31159/2018
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<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 338847" data-attributes="member: 9873"><p>Nel periodo di prova il lavoratore può essere oggetto di LICENZIAMENTO DISCREZIONALE senza che la volontà del datore possa essere contestata in alcun modo ? La Suprema Corte si è pronunciata di recente su questa circostanza ribadendo che "il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quanto accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966. L'esercizio del potere di recesso, tuttavia, deve essere coerente con la causa del patto di prova, da rinvenirsi nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e valutando quest'ultimo l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto....".</p><p>Tuttavia, questo il focus della decisione, "NON E' CONFIGURABILE un esito negativo della prova ed UN VALIDO RECESSO qualora le MODALITA' DELL'ESPERIMENTO NON RISULTINO ADEGUATE AD ACCERTARE LA CAPACITA' LAVORATIVA DEL PRESTATORE IN PROVA."</p><p>Questo l'assunto della Cassazione sezione lavoro espresso nella sentenza del 3 dicembre 2018 n. 31159.</p><p></p><p><a href="mailto:studiolegaledevaleri@gmail.com">studiolegaledevaleri@gmail.com</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 338847, member: 9873"] Nel periodo di prova il lavoratore può essere oggetto di LICENZIAMENTO DISCREZIONALE senza che la volontà del datore possa essere contestata in alcun modo ? La Suprema Corte si è pronunciata di recente su questa circostanza ribadendo che "il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quanto accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966. L'esercizio del potere di recesso, tuttavia, deve essere coerente con la causa del patto di prova, da rinvenirsi nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e valutando quest'ultimo l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto....". Tuttavia, questo il focus della decisione, "NON E' CONFIGURABILE un esito negativo della prova ed UN VALIDO RECESSO qualora le MODALITA' DELL'ESPERIMENTO NON RISULTINO ADEGUATE AD ACCERTARE LA CAPACITA' LAVORATIVA DEL PRESTATORE IN PROVA." Questo l'assunto della Cassazione sezione lavoro espresso nella sentenza del 3 dicembre 2018 n. 31159. [EMAIL]studiolegaledevaleri@gmail.com[/EMAIL] [/QUOTE]
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