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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 455162" data-attributes="member: 57767"><p>la LEGGE REGIONALE dell' Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16 affida ai Comuni tutte le funzioni amministrative connesse con l'apertura, con la classificazione e con l'esercizio delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.</p><p></p><p>Delibera della G.R. 2 novembre 2004, n. 2149</p><p>Allegato "A"</p><p>Standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio saltuario dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione - B&B</p><p>Il presente atto stabilisce e chiarisce i requisiti strutturali e di servizio che devono essere rispettati nello svolgimento dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione prevista dall'art. 13 della L.R. n. 16/2004, d'ora in poi denominata "B&B".</p><p><strong>L'attività è svolta nella abitazione di residenza e dimora</strong> (titolo del possesso attraverso la proprietà, il diritto d'uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato o di locazione), <strong>in non più di 3 camere e 6 posti letto</strong> più eventuale letto aggiunto per minori di 12 anni per ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia.</p><p></p><p>Ergo se queste disposizioni sono ancora valide, e la situazione di sovraffollamento si ripete, chi subisce il disagio può segnalare il fatto alla Polizia Municipale, magari rafforzando la segnalazione con l'eventuale diniego di affittare camere contenuto nel Regolamento di Condominio.</p><p></p><p>Infine per iniziare la attività di B&B bisogna presentare una pratica CILA in Comune; è consentito il cambiamento di destinazione d'uso dei locali: per esempio da sala soggiorno a camera da letto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 455162, member: 57767"] la LEGGE REGIONALE dell' Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16 affida ai Comuni tutte le funzioni amministrative connesse con l'apertura, con la classificazione e con l'esercizio delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Delibera della G.R. 2 novembre 2004, n. 2149 Allegato "A" Standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio saltuario dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione - B&B Il presente atto stabilisce e chiarisce i requisiti strutturali e di servizio che devono essere rispettati nello svolgimento dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione prevista dall'art. 13 della L.R. n. 16/2004, d'ora in poi denominata "B&B". [B]L'attività è svolta nella abitazione di residenza e dimora[/B] (titolo del possesso attraverso la proprietà, il diritto d'uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato o di locazione), [B]in non più di 3 camere e 6 posti letto[/B] più eventuale letto aggiunto per minori di 12 anni per ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia. Ergo se queste disposizioni sono ancora valide, e la situazione di sovraffollamento si ripete, chi subisce il disagio può segnalare il fatto alla Polizia Municipale, magari rafforzando la segnalazione con l'eventuale diniego di affittare camere contenuto nel Regolamento di Condominio. Infine per iniziare la attività di B&B bisogna presentare una pratica CILA in Comune; è consentito il cambiamento di destinazione d'uso dei locali: per esempio da sala soggiorno a camera da letto. [/QUOTE]
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