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L'impresa è sparita, come tutelarci?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 9084" data-attributes="member: 4594"><p>vedi in particolare il punto 2- che fà al tuo caso</p><p></p><p>2--LA GARANZIA PER I VIZI DELL’IMMOBILE</p><p>Il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente all’atto del rogito, una polizza assicurativa di durata decennale a tutela dell’ ipotesi di rovina totale o parziale e di gravi difetti costruttivi venuti alla luce dopo il rogito (infiltrazioni , muffe, cedimenti strutturali, etc.)</p><p>Il legislatore ha voluto rafforzare quanto già prevede il C.C. all’art. 1669 (garanzia decennale per il rischio di rovina totale o parziale dell’edificio) per ovviare al comportamento elusivo di molti soggetti truffaldini che costituivano ( e purtroppo l’andazzo continua tuttora ) una S.R.L o una S.p.a finalizzata ad un unico intervento edilizio; terminata la costruzione, venduti tutti gli immobili costruiti, la società veniva prima messa in liquidazione, poi cessata e cancellata dal registro delle imprese; in queste condizioni, in caso di rovina o gravi vizi verificatisi nel decennio post-rogito, riuscire ad ottenere il risarcimento del danno risultava al compratore praticamente impossibile. Con il dlgs 102/2005, in luogo del venditore ad indennizzare il sinistro, verrà chiamata a rispondere la banca o l’assicurazione che ha prestato la garanzia</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 9084, member: 4594"] vedi in particolare il punto 2- che fà al tuo caso 2--LA GARANZIA PER I VIZI DELL’IMMOBILE Il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente all’atto del rogito, una polizza assicurativa di durata decennale a tutela dell’ ipotesi di rovina totale o parziale e di gravi difetti costruttivi venuti alla luce dopo il rogito (infiltrazioni , muffe, cedimenti strutturali, etc.) Il legislatore ha voluto rafforzare quanto già prevede il C.C. all’art. 1669 (garanzia decennale per il rischio di rovina totale o parziale dell’edificio) per ovviare al comportamento elusivo di molti soggetti truffaldini che costituivano ( e purtroppo l’andazzo continua tuttora ) una S.R.L o una S.p.a finalizzata ad un unico intervento edilizio; terminata la costruzione, venduti tutti gli immobili costruiti, la società veniva prima messa in liquidazione, poi cessata e cancellata dal registro delle imprese; in queste condizioni, in caso di rovina o gravi vizi verificatisi nel decennio post-rogito, riuscire ad ottenere il risarcimento del danno risultava al compratore praticamente impossibile. Con il dlgs 102/2005, in luogo del venditore ad indennizzare il sinistro, verrà chiamata a rispondere la banca o l’assicurazione che ha prestato la garanzia [/QUOTE]
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