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Locazione, Affitto e Sfratto
Locazione di due unità diverse adiacenti a unico conduttore
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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 379479" data-attributes="member: 35382"><p>Il "fiscale" inteso come beneficio, non c'entra nulla: se non per il fatto che un immobile unione di fatto di due u.i.u di proprietà distinte deve (dovrebbe) essere definito correttamente anche sotto il profilo catastale: poichè le regole non ammettono la fusione catastale piena se le titolarità sono distinte, a questo oggetto dovrebbe assegnata una doppia denominazione, esempio fg 20 part. 100 + fg.21 part 101 con la dizione burocratica di "unione di fatto ai fini fiscali" : viene poi assegnata una unica categoria e rendita complessiva; e ciascuna delle due componenti assume questa categoria e ad ognuna assegnata una sotto-rendita.</p><p></p><p>Questa è una modalità definita dal 2002.</p><p></p><p>In precedenza i geometri si sbizzarrivano in altre modalità: ad esempio ho un caso dove <strong>un unico sub </strong>è descritto con due porzioni:<strong> parte A</strong> di proprietà Società xy, e <strong>parte B </strong> di proprietà il sottoscritto. In questo caso veniva assegnata una unica rendita. Non nego che qualche complicazione sorge periodicamente con la attribuzione dei contratti di locazione con la Agenzia delle Entrate: ma non ci posso fare niente. E' un caso particolare.</p><p></p><p>Nel caso in questione, mi pare di capire che la società voglia ampliare gli uffici ed ha trovato la disponibilità di due A/10 già comunicanti, ma di proprietà diverse. Fiscalmente non ha alcun vantaggio: è come se locasse due immobili. Cambia solo la descrizione, ed è bene che il contratto sia unico, con impegno che vincola i due proprietari. Situazione non dissimile da un contratto con più comproprietari.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 379479, member: 35382"] Il "fiscale" inteso come beneficio, non c'entra nulla: se non per il fatto che un immobile unione di fatto di due u.i.u di proprietà distinte deve (dovrebbe) essere definito correttamente anche sotto il profilo catastale: poichè le regole non ammettono la fusione catastale piena se le titolarità sono distinte, a questo oggetto dovrebbe assegnata una doppia denominazione, esempio fg 20 part. 100 + fg.21 part 101 con la dizione burocratica di "unione di fatto ai fini fiscali" : viene poi assegnata una unica categoria e rendita complessiva; e ciascuna delle due componenti assume questa categoria e ad ognuna assegnata una sotto-rendita. Questa è una modalità definita dal 2002. In precedenza i geometri si sbizzarrivano in altre modalità: ad esempio ho un caso dove [B]un unico sub [/B]è descritto con due porzioni:[B] parte A[/B] di proprietà Società xy, e [B]parte B [/B] di proprietà il sottoscritto. In questo caso veniva assegnata una unica rendita. Non nego che qualche complicazione sorge periodicamente con la attribuzione dei contratti di locazione con la Agenzia delle Entrate: ma non ci posso fare niente. E' un caso particolare. Nel caso in questione, mi pare di capire che la società voglia ampliare gli uffici ed ha trovato la disponibilità di due A/10 già comunicanti, ma di proprietà diverse. Fiscalmente non ha alcun vantaggio: è come se locasse due immobili. Cambia solo la descrizione, ed è bene che il contratto sia unico, con impegno che vincola i due proprietari. Situazione non dissimile da un contratto con più comproprietari. [/QUOTE]
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