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Locazione ex cantina condonata
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<blockquote data-quote="Ducale" data-source="post: 407729" data-attributes="member: 49288"><p>Buongiorno.</p><p>Sono proprietario di un piccolo locale posto al piano terra di una tipica fetta di casa del centro storico.</p><p>Questa unità immobiliare, da ricerche in Comune, risultava essere, in passato, una cantina "c2" trasformata in abitazione "A3" con condono edilizio 47/1985 (istanza fatta nel 1986) e la concessione in sanatoria venne rilasciata nel 1993.</p><p>Preciso che la superficie è di molto inferiore ai 28 mq. previsti e l'altezza risulta essere di mt. 2,50 (misure inferiori a quelli minimi previsti dal DM del 1975). Sono invece presenti buoni requisiti aeroilluminanti.</p><p>Nella concessione in sanatoria (ex capo IV della Legge 28/02/1985 n. 47) il Sindaco, visto l'atto di determinazione delle somme dovute a titolo di sanatoria...., visto la documentazione che attesta l'avvenuto intero versamento delle somme dovute per l'oblazione........., visti i prescritti pareri, ritenuto che nulla osti, facendo salvi eventuali interessi di terzi, si rilascia la presente concessione in sanatoria (trasformazione di cantina in abitazione (mq. 13).</p><p>Nel rogito di acquisto è stato riportato che l'immobile è stato costruito prima del 1967, che è stato oggetto di condono edilizio e che successivamente non sono stati fatti ulteriori lavori.</p><p>E' riportato anche che l'unità immobiliare è "agibile", ma che io acquirente dispenso il venditore da dover consegnare il relativo certificato.</p><p>Sto cercando di capire se posso uitilizzare questo monolocale (oggetto di condono, ma carente dei requisiti igienico-sanitari previsti dal DM del 1975). </p><p>In rete ho letto pareri discordanti.</p><p>Ho letto che un immobile così, si può sia vendere che affittare, ovviamente mettendo a conoscenza prima l'acquirente o l'affittuario del non possesso di certificato di agibilità e che, soprattutto, non lo si potrà mai ottenere. </p><p>Altre affermazioni riferiscono che se il Comune si accorge che un locale con queste caratteristiche è abitato, potrebbe ordinarne lo sgombero ai sensi di una vecchia normativa del 1934 (art. 222 credo) con l'ausilio dell'Asl.</p><p>Quindi il mio quesito è:</p><p>1) come posso utilizzare questa unità immobiliare?</p><p>2) posso affittare con contratti 4+4 o 3+2 o transitori (dichiarando nell'atto che non ha agibilità)?</p><p>3) posso fare "affitti brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL n. 50? Nel caso presentassi la prevista comunicazione al Suap, indicando i riferimenti del condono, e riportando i mq. reali (12 mq., insufficienti relativamente a quato previsto dalla normativa igienico-sanitaria vigente), quali potrebbero essere le conseguenze? Mi verrebbe vietata la prosecuzione dell'attività, subirei una sanzione?</p><p>Grazie mille</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ducale, post: 407729, member: 49288"] Buongiorno. Sono proprietario di un piccolo locale posto al piano terra di una tipica fetta di casa del centro storico. Questa unità immobiliare, da ricerche in Comune, risultava essere, in passato, una cantina "c2" trasformata in abitazione "A3" con condono edilizio 47/1985 (istanza fatta nel 1986) e la concessione in sanatoria venne rilasciata nel 1993. Preciso che la superficie è di molto inferiore ai 28 mq. previsti e l'altezza risulta essere di mt. 2,50 (misure inferiori a quelli minimi previsti dal DM del 1975). Sono invece presenti buoni requisiti aeroilluminanti. Nella concessione in sanatoria (ex capo IV della Legge 28/02/1985 n. 47) il Sindaco, visto l'atto di determinazione delle somme dovute a titolo di sanatoria...., visto la documentazione che attesta l'avvenuto intero versamento delle somme dovute per l'oblazione........., visti i prescritti pareri, ritenuto che nulla osti, facendo salvi eventuali interessi di terzi, si rilascia la presente concessione in sanatoria (trasformazione di cantina in abitazione (mq. 13). Nel rogito di acquisto è stato riportato che l'immobile è stato costruito prima del 1967, che è stato oggetto di condono edilizio e che successivamente non sono stati fatti ulteriori lavori. E' riportato anche che l'unità immobiliare è "agibile", ma che io acquirente dispenso il venditore da dover consegnare il relativo certificato. Sto cercando di capire se posso uitilizzare questo monolocale (oggetto di condono, ma carente dei requisiti igienico-sanitari previsti dal DM del 1975). In rete ho letto pareri discordanti. Ho letto che un immobile così, si può sia vendere che affittare, ovviamente mettendo a conoscenza prima l'acquirente o l'affittuario del non possesso di certificato di agibilità e che, soprattutto, non lo si potrà mai ottenere. Altre affermazioni riferiscono che se il Comune si accorge che un locale con queste caratteristiche è abitato, potrebbe ordinarne lo sgombero ai sensi di una vecchia normativa del 1934 (art. 222 credo) con l'ausilio dell'Asl. Quindi il mio quesito è: 1) come posso utilizzare questa unità immobiliare? 2) posso affittare con contratti 4+4 o 3+2 o transitori (dichiarando nell'atto che non ha agibilità)? 3) posso fare "affitti brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL n. 50? Nel caso presentassi la prevista comunicazione al Suap, indicando i riferimenti del condono, e riportando i mq. reali (12 mq., insufficienti relativamente a quato previsto dalla normativa igienico-sanitaria vigente), quali potrebbero essere le conseguenze? Mi verrebbe vietata la prosecuzione dell'attività, subirei una sanzione? Grazie mille [/QUOTE]
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