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Locazione, Affitto e Sfratto
Locazione "turistica": obbligo di recapito referente ospiti
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Testo
<blockquote data-quote="wmar" data-source="post: 257569" data-attributes="member: 38742"><p>Alcune leggi regionali, nel definire la nozione di "casa e appartamento per vacanza", usano, nella corrispondente definizione, l'espressione <em>"con obbligo di recapito referente ospiti"</em>. Che cosa si intende esattamente con tale espressione? La questione ha una certa rilevanza, perché - dato il costrutto logico della definizione - il venir meno dell'obbligo di "recapito referente ospiti" rende inapplicabile la nozione di "casa ed appartamento per vacanza".</p><p></p><p>Segnalo inoltre a chi non lo sapesse che il Ministero dell'Interno, con la circolare interpretativa del 26.06.2015 emanata dalla Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, ha ritenuto che l'obbligo della comunicazione dei dati delle persone alloggiate (indipendentemente dalla durata della permanenza) di cui all'art. 109 del TULPS è da intendersi esteso <strong><u>anche </u></strong>alle locazioni "turistiche" assoggettate meramente al codice civile (art. 1571 c.c.) e che non ricadono nella nozione di "casa o appartamento per vacanza". In particolare, tale circolare interpretativa asserisce che:</p><p></p><p><em><<Va soggiunto che, tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal citato art. 109 TULPS, figurano anche "i proprietari o i gestori di case o appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali", sicché sarebbe del tutto arbitrario considerare non assimilabili a questi ultimi, ai fini del regime di polizia amministrativa, i locatori di cui al quesito in parola, soltanto per la ragione che non erogano servizi aggiuntivi, neanche di pulizia o biancheria>>.</em></p><p><em></em></p><p>Certamente una circolare interpretativa emanata da un dipartimento di un Ministero non ha valore di fonte normativa. Ma è evidente che sia le esigenze di polizia che quelle regolamentari-fiscali che passano attraverso gli enti locali spingono, di fatto, nella direzione di una assimilazione di qualunque attività di locazione "turistica" ad una attività ricettiva.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="wmar, post: 257569, member: 38742"] Alcune leggi regionali, nel definire la nozione di "casa e appartamento per vacanza", usano, nella corrispondente definizione, l'espressione [I]"con obbligo di recapito referente ospiti"[/I]. Che cosa si intende esattamente con tale espressione? La questione ha una certa rilevanza, perché - dato il costrutto logico della definizione - il venir meno dell'obbligo di "recapito referente ospiti" rende inapplicabile la nozione di "casa ed appartamento per vacanza". Segnalo inoltre a chi non lo sapesse che il Ministero dell'Interno, con la circolare interpretativa del 26.06.2015 emanata dalla Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, ha ritenuto che l'obbligo della comunicazione dei dati delle persone alloggiate (indipendentemente dalla durata della permanenza) di cui all'art. 109 del TULPS è da intendersi esteso [B][U]anche [/U][/B]alle locazioni "turistiche" assoggettate meramente al codice civile (art. 1571 c.c.) e che non ricadono nella nozione di "casa o appartamento per vacanza". In particolare, tale circolare interpretativa asserisce che: [I]<<Va soggiunto che, tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal citato art. 109 TULPS, figurano anche "i proprietari o i gestori di case o appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali", sicché sarebbe del tutto arbitrario considerare non assimilabili a questi ultimi, ai fini del regime di polizia amministrativa, i locatori di cui al quesito in parola, soltanto per la ragione che non erogano servizi aggiuntivi, neanche di pulizia o biancheria>>. [/I] Certamente una circolare interpretativa emanata da un dipartimento di un Ministero non ha valore di fonte normativa. Ma è evidente che sia le esigenze di polizia che quelle regolamentari-fiscali che passano attraverso gli enti locali spingono, di fatto, nella direzione di una assimilazione di qualunque attività di locazione "turistica" ad una attività ricettiva. [/QUOTE]
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