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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 26286" data-attributes="member: 7232"><p><strong>n.b. : la norma parla di "uso esclusivo"</strong></p><p></p><p><a href="http://www.proprietaricasa.org/la_locazione/cessione_di_fabbricato_sanzioni_e_multe.php" target="_blank">http://www.proprietaricasa.org/la_locazione/cessione_di_fabbricato_sanzioni_e_multe.php</a></p><p>+</p><p>Potrebbe fare la “Dichiarazione di ospitalità” : <a href="http://www.valdera.org/tableadmin/allegati/1Ospitalita%20stranieri.doc" target="_blank">http://www.valdera.org/tableadmin/allegati/1Ospitalita stranieri.doc</a></p><p>+</p><p>Per chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere. </p><p>Un piccolo chiarimento: a seconda che l'ospite sia cittadino italiano o straniero i riferimenti normativi differiscono leggermente. </p><p>L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile". </p><p>Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani). </p><p>L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza". </p><p>La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile.</p><p><a href="http://www.stranieriinitalia.it/anagrafe_e_autocertificazioni-comunicazione_cessione_fabbricato_e_dichiarazione_di_ospitalita_5841.html" target="_blank">Dichiarazione di ospitalit - Stranieri in Italia - il portale dell'immigrazione e degli immigrati stranieri*-*Stranieri in Italia - il portale dell'immigrazione e degli immigrati stranieri</a></p><p></p><p></p><p></p><p>la "cessione di contratto tra inquilini " deve avere l' approvazione ed il consenso del locatore ed in genere il subaffitto viene vietato contrattualmente.</p><p></p><p></p><p></p><p>é effettivamente arduo.</p><p></p><p></p><p></p><p>Le sanzioni per omessa comunicazione di “Cessione di fabbricato” :</p><p><a href="http://www.proprietaricasa.org/la_locazione/cessione_di_fabbricato_sanzioni_e_multe.php" target="_blank">Cessione di fabbricato, sanzioni e multe</a></p><p>+</p><p>Nota Bene</p><p>La comunicazione può essere effettuata personalmente, dal cedente, mediante esibizione di un documento di identità, in corso di validità, oppure da altra persona allegando la fotocopia del documento di identità del cedente.</p><p>La sanzione prevista, per la mancata comunicazione entro le 48 ore, dall'art. 16 L. 689/81, è di € 206,00.</p><p><a href="http://questure.poliziadistato.it/Pescara/articolo-6-395-87-1.htm" target="_blank">Polizia di Stato - Questure sul web - Pescara</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 26286, member: 7232"] [B]n.b. : la norma parla di "uso esclusivo"[/B] [url]http://www.proprietaricasa.org/la_locazione/cessione_di_fabbricato_sanzioni_e_multe.php[/url] + Potrebbe fare la “Dichiarazione di ospitalità” : [url]http://www.valdera.org/tableadmin/allegati/1Ospitalita%20stranieri.doc[/url] + Per chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere. Un piccolo chiarimento: a seconda che l'ospite sia cittadino italiano o straniero i riferimenti normativi differiscono leggermente. L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile". Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani). L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza". La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile. [url=http://www.stranieriinitalia.it/anagrafe_e_autocertificazioni-comunicazione_cessione_fabbricato_e_dichiarazione_di_ospitalita_5841.html]Dichiarazione di ospitalit - Stranieri in Italia - il portale dell'immigrazione e degli immigrati stranieri*-*Stranieri in Italia - il portale dell'immigrazione e degli immigrati stranieri[/url] la "cessione di contratto tra inquilini " deve avere l' approvazione ed il consenso del locatore ed in genere il subaffitto viene vietato contrattualmente. é effettivamente arduo. Le sanzioni per omessa comunicazione di “Cessione di fabbricato” : [url=http://www.proprietaricasa.org/la_locazione/cessione_di_fabbricato_sanzioni_e_multe.php]Cessione di fabbricato, sanzioni e multe[/url] + Nota Bene La comunicazione può essere effettuata personalmente, dal cedente, mediante esibizione di un documento di identità, in corso di validità, oppure da altra persona allegando la fotocopia del documento di identità del cedente. La sanzione prevista, per la mancata comunicazione entro le 48 ore, dall'art. 16 L. 689/81, è di € 206,00. [url=http://questure.poliziadistato.it/Pescara/articolo-6-395-87-1.htm]Polizia di Stato - Questure sul web - Pescara[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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