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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 210851" data-attributes="member: 15253"><p>In tutta la legislazione, i riferimenti ai "figli legittimi" e ai "figli naturali" con riferimenti ai "figli", sono stati sostituiti. Salvo l'utilizzo delle denominazioni di</p><p>"figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative.</p><p>Pertanto, in seguito alla sostituzione introdotta dal D. Lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7/2/2014, l'art. 804 del codice civile così recita:</p><p><em>"L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio <u>nato nel matrimonio</u> o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio <u>nato fuori del matrimonio</u>.</em></p><p><em>Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente".</em></p><p>Segnalo inoltre che ex art. 805 c.c. "<em>non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio</em>".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 210851, member: 15253"] In tutta la legislazione, i riferimenti ai "figli legittimi" e ai "figli naturali" con riferimenti ai "figli", sono stati sostituiti. Salvo l'utilizzo delle denominazioni di "figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative. Pertanto, in seguito alla sostituzione introdotta dal D. Lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7/2/2014, l'art. 804 del codice civile così recita: [I]"L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio [U]nato nel matrimonio[/U] o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio [U]nato fuori del matrimonio[/U]. Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente".[/I] Segnalo inoltre che ex art. 805 c.c. "[I]non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio[/I]". [/QUOTE]
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