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Mancata denuncia di successione
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<blockquote data-quote="marcanto" data-source="post: 430092" data-attributes="member: 56188"><p>Anche da questo articolo:</p><p><a href="https://www.antonellapedone.com/articoli/usucapione-ed-eredita" target="_blank">Usucapione ed eredità</a></p><p>(anche da li hai fatto il copia e incolla)</p><p>nella prima trattazione “Usucapione di beni ereditari” , si legge</p><p><<em><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="font-size: 18px">Un'altra questione è se la presentazione della dichiarazione di successione e conseguente domanda di voltura da parte del coerede-possessore a favore anche degli altri coeredi <u>implichi o meno il "riconoscimento" del diritto altrui ai fini interruttivi dell'usucapione.</u></span></span></em></p><p><em><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="font-size: 18px">Dovrebbe ritenersi che non vi sia "riconoscimento" del diritto altrui, in quanto tali operazioni non rappresentano un titolo idoneo all'attribuzione del diritto di proprietà, ma rilevano solo ai fini fiscali (<strong>Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135</strong>)</span></span></em>.></p><p></p><p>Ossia l’atto in se della presentazione della successione IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE rileva “<em>solo ai fini fiscali</em>”.</p><p></p><p>Anche nel riconoscimento di accettazione tacita di eredita la giurisprudenza consolidata asserisce che la successione “<em>rileva solo ai fini fiscali</em>” e non anche come accettazione tacita.....quindi sempre IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE</p><p></p><p>Ossia con l'enunciato “<em>rileva solo ai fini fiscali</em>” applicabile nelle valutazioni considerate,</p><p><strong>non si nega che la successione ereditaria costituisca atto avente valenza del riconoscimento della proprietà</strong> ……</p><p>altrimenti un erede in possesso di una successione NON potrebbe trasferire/vendere i beni oggetti della successione.</p><p></p><p><strong>A mio avviso stai interpretando male la sentenza che hai citato.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcanto, post: 430092, member: 56188"] Anche da questo articolo: [URL='https://www.antonellapedone.com/articoli/usucapione-ed-eredita']Usucapione ed eredità[/URL] (anche da li hai fatto il copia e incolla) nella prima trattazione “Usucapione di beni ereditari” , si legge <[I][FONT=times new roman][SIZE=5]Un'altra questione è se la presentazione della dichiarazione di successione e conseguente domanda di voltura da parte del coerede-possessore a favore anche degli altri coeredi [U]implichi o meno il "riconoscimento" del diritto altrui ai fini interruttivi dell'usucapione.[/U] Dovrebbe ritenersi che non vi sia "riconoscimento" del diritto altrui, in quanto tali operazioni non rappresentano un titolo idoneo all'attribuzione del diritto di proprietà, ma rilevano solo ai fini fiscali ([B]Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135[/B])[/SIZE][/FONT][/I].> Ossia l’atto in se della presentazione della successione IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE rileva “[I]solo ai fini fiscali[/I]”. Anche nel riconoscimento di accettazione tacita di eredita la giurisprudenza consolidata asserisce che la successione “[I]rileva solo ai fini fiscali[/I]” e non anche come accettazione tacita.....quindi sempre IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE Ossia con l'enunciato “[I]rileva solo ai fini fiscali[/I]” applicabile nelle valutazioni considerate, [B]non si nega che la successione ereditaria costituisca atto avente valenza del riconoscimento della proprietà[/B] …… altrimenti un erede in possesso di una successione NON potrebbe trasferire/vendere i beni oggetti della successione. [B]A mio avviso stai interpretando male la sentenza che hai citato.[/B] [/QUOTE]
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