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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 261781"><p>La sua memoria fa le bizze.</p><p>Ricordo benissimo tal caso (anzi ne conosco, con piacere, anche <strong>gli sviluppi giudiziali</strong>): trattasi di caso del tutto diverso dall'attuale; quindi nessuna mia contraddizione, anzi...</p><p></p><p></p><p></p><p>Tribunale di Taranto ordinanza n°2577/2013:</p><p><span style="color: #0000ff">"<em>Al coniuge superstite è attribuito dalla legge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la arredano. Il diritto alla conservazione dell’abitazione familiare <strong>è riferito in via esclusiva il coniuge</strong> e <strong>solo di riflesso</strong> si estende anche <strong>ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti</strong>. Quando però sorge conflitto tra coniuge titolare del diritto di abitazione e figlio maggiorenne autosufficiente, prevale necessariamente il diritto del primo, anche se il figlio convivente ha il possesso derivante dalla comproprietà ereditaria. Il diritto attribuito al coniuge, quindi, costituisce una deroga alla <strong>regola generale della comunione che prevede che ciascun comunista possa fare uso della cosa comune</strong>"</em></span></p><p><span style="color: #0000ff"></span></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">Cassazione 4329/2000</span></span></p><p><span style="color: #0000b3"><em>"In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art.540 comma secondo cod.civ. determina <strong>un incremento</strong> <strong>quantitativo</strong> della quota contemplata<strong> in favore del coniuge</strong>, in quanto i diritti di abitazione sulla casa a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano ( quindi, il loro valore capitale ) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod.civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli art. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile"</em></span></p><p></p><p><span style="color: #000000">Nessun altro, eccetto il coniuge superstite, può vantare tal diritto; lo stesso non è concedibile ad altro coerede, ravvisandosi in ciò distorta applicazione dell'art.540 che prevede tal diritto come esclusivamente personale</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 261781"] La sua memoria fa le bizze. Ricordo benissimo tal caso (anzi ne conosco, con piacere, anche [B]gli sviluppi giudiziali[/B]): trattasi di caso del tutto diverso dall'attuale; quindi nessuna mia contraddizione, anzi... Tribunale di Taranto ordinanza n°2577/2013: [COLOR=#0000ff]"[I]Al coniuge superstite è attribuito dalla legge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la arredano. Il diritto alla conservazione dell’abitazione familiare [B]è riferito in via esclusiva il coniuge[/B] e [B]solo di riflesso[/B] si estende anche [B]ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti[/B]. Quando però sorge conflitto tra coniuge titolare del diritto di abitazione e figlio maggiorenne autosufficiente, prevale necessariamente il diritto del primo, anche se il figlio convivente ha il possesso derivante dalla comproprietà ereditaria. Il diritto attribuito al coniuge, quindi, costituisce una deroga alla [B]regola generale della comunione che prevede che ciascun comunista possa fare uso della cosa comune[/B]"[/I] [/COLOR] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]Cassazione 4329/2000[/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000b3][I]"In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art.540 comma secondo cod.civ. determina [B]un incremento[/B] [B]quantitativo[/B] della quota contemplata[B] in favore del coniuge[/B], in quanto i diritti di abitazione sulla casa a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano ( quindi, il loro valore capitale ) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod.civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli art. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile"[/I][/COLOR] [COLOR=#000000]Nessun altro, eccetto il coniuge superstite, può vantare tal diritto; lo stesso non è concedibile ad altro coerede, ravvisandosi in ciò distorta applicazione dell'art.540 che prevede tal diritto come esclusivamente personale[/COLOR] [/QUOTE]
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