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Mediazione e Conciliazione Civile
Mancato rispetto distanze fabbricati dal confine. Sentenza
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Testo
<blockquote data-quote="Gianco" data-source="post: 289251" data-attributes="member: 43421"><p>Il codice civile prevede una distanza minima del fabbricato dal confine di m 1,50, ovvero m 3,00 fra fabbricati. I piani urbanistici possono imporre distanze superiori, nel caso m 5,0 dal confine, corrispondente a m 10,0 fra fabbricati con pareti finestrate contrapposte. </p><p><strong>L'art. 136 del DPR 380/2001 - Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</strong></p><p>1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.</p><p>2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.</p><p>In alternativa si può annullare la distanza del fabbricato dal confine con una copertura o con un pergolato, a condizione che il fabbricato esistente sul lotto del vicino sia addossato al confine o ne disti almeno m 10.</p><p>Infine in qualità di comproprietario può tutelare i propri interessi anche se gli altri non sono d'accordo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gianco, post: 289251, member: 43421"] Il codice civile prevede una distanza minima del fabbricato dal confine di m 1,50, ovvero m 3,00 fra fabbricati. I piani urbanistici possono imporre distanze superiori, nel caso m 5,0 dal confine, corrispondente a m 10,0 fra fabbricati con pareti finestrate contrapposte. [B]L'art. 136 del DPR 380/2001 - Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire[/B] 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. In alternativa si può annullare la distanza del fabbricato dal confine con una copertura o con un pergolato, a condizione che il fabbricato esistente sul lotto del vicino sia addossato al confine o ne disti almeno m 10. Infine in qualità di comproprietario può tutelare i propri interessi anche se gli altri non sono d'accordo. [/QUOTE]
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