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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Matrimonio poco prima della morte
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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 309673" data-attributes="member: 35382"><p>In vita, dei suoi beni fa ciò che vuole: anche dopo il matrimonio se i beni sono suoi personali acquisiti prima dell'ultimo matrimonio.</p><p></p><p>La donazione ha però l'inconveniente che le banche tendono a non concedere il mutuo ad un potenziale acquirente dell'immobile di provenienza da donazione.</p><p></p><p>Quanto invece alla cessione, non deve essere una finta vendita: la moglie potrebbe impugnare la successione se dimostra che i proventi della vendita non sono mai stati percepiti: ecco perchè accennavo alla possibilità di consegnare effettivamente gli assegni; l'atto di acquisto registrerà questi assegni come prova del pagamento.</p><p>Con atto separato redigerà poi una donazione di questi importi a favore della figlia. Anche qui la moglie non potrà eccepire.</p><p></p><p>C'è sempre il rovescio della medaglia: sia la compravendita, sia la successiva donazione di importo non banale, sono soggette ad imposta di registro: per cui si va incontro ad una tassazione forse doppia.</p><p></p><p>Bisogna quindi valutare i pro ed i contro.</p><p></p><p>Se l'immobile lo si intende tenere per se almeno 20 anni (forse 10 anni dalla morte del donante), non ci sono problemi sulla donazione.</p><p></p><p>Sui contanti ho già detto: perchè figuri ufficialmente e non sia impugnabile una eventuale donazione , deve risultare un atto .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 309673, member: 35382"] In vita, dei suoi beni fa ciò che vuole: anche dopo il matrimonio se i beni sono suoi personali acquisiti prima dell'ultimo matrimonio. La donazione ha però l'inconveniente che le banche tendono a non concedere il mutuo ad un potenziale acquirente dell'immobile di provenienza da donazione. Quanto invece alla cessione, non deve essere una finta vendita: la moglie potrebbe impugnare la successione se dimostra che i proventi della vendita non sono mai stati percepiti: ecco perchè accennavo alla possibilità di consegnare effettivamente gli assegni; l'atto di acquisto registrerà questi assegni come prova del pagamento. Con atto separato redigerà poi una donazione di questi importi a favore della figlia. Anche qui la moglie non potrà eccepire. C'è sempre il rovescio della medaglia: sia la compravendita, sia la successiva donazione di importo non banale, sono soggette ad imposta di registro: per cui si va incontro ad una tassazione forse doppia. Bisogna quindi valutare i pro ed i contro. Se l'immobile lo si intende tenere per se almeno 20 anni (forse 10 anni dalla morte del donante), non ci sono problemi sulla donazione. Sui contanti ho già detto: perchè figuri ufficialmente e non sia impugnabile una eventuale donazione , deve risultare un atto . [/QUOTE]
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