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Testo
<blockquote data-quote="uragano" data-source="post: 81364" data-attributes="member: 15275"><p>ogni atto di abbanoa interrompe la prescrizione?</p><p> </p><p></p><p>ATTI IDONEI AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE: REQUISITI</p><p></p><p>Omissis”…Le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono individuate, esclusivamente e tassativamente, dall’art. 2943 c.c. (notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e dall’art 2944 c.c. (ricognizione di debito).</p><p></p><p>In ordine all’efficacia interruttiva di atti portati a conoscenza del debitore, possono essere estrapolati dalla interpretazione giurisprudenziale delle norme citate i seguenti principi:- perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all’elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l’elemento oggettivo, consistente nell’esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora; - il requisito oggettivo non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore né nell’invio della documentazione sanitaria.</p><p></p><p>Ne deriva che l’effetto interruttivo non è riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato.</p><p></p><p>Nella specie, pur evidenziandosi manifestazione della volontà dell’assicurato alla tutela del proprio diritto, non risulta espressa l’intenzione, in caso di mancata soddisfazione, di adire le vie legali (dato il reiterato mancato riscontro delle precedenti missive) né risulta fissato un termine per l’adempimento spontaneo.</p><p></p><p>Ne consegue la reiezione della domanda per intervenuta prescrizione del diritto…”omissis.</p><p></p><p>Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005, Giudice Dr.ssa E. Verde, inedita.</p><p></p><p>vedi anche:<a href="http://www.diritto.it/materiali/civile/lordi3.html#" target="_blank">Diritto & Diritti</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uragano, post: 81364, member: 15275"] ogni atto di abbanoa interrompe la prescrizione? ATTI IDONEI AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE: REQUISITI Omissis”…Le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono individuate, esclusivamente e tassativamente, dall’art. 2943 c.c. (notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e dall’art 2944 c.c. (ricognizione di debito). In ordine all’efficacia interruttiva di atti portati a conoscenza del debitore, possono essere estrapolati dalla interpretazione giurisprudenziale delle norme citate i seguenti principi:- perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all’elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l’elemento oggettivo, consistente nell’esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora; - il requisito oggettivo non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore né nell’invio della documentazione sanitaria. Ne deriva che l’effetto interruttivo non è riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato. Nella specie, pur evidenziandosi manifestazione della volontà dell’assicurato alla tutela del proprio diritto, non risulta espressa l’intenzione, in caso di mancata soddisfazione, di adire le vie legali (dato il reiterato mancato riscontro delle precedenti missive) né risulta fissato un termine per l’adempimento spontaneo. Ne consegue la reiezione della domanda per intervenuta prescrizione del diritto…”omissis. Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005, Giudice Dr.ssa E. Verde, inedita. vedi anche:[url=http://www.diritto.it/materiali/civile/lordi3.html#]Diritto & Diritti[/url] [/QUOTE]
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