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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 243086"><p>Non fosse intervenuta la riforma del 2012 non esiterei a sostenere tal posizione, soprattutto alla luce di quanto statuito da Cassazione <strong>Sezioni Unite </strong>n. 18477/2010 che, disattendendo il precedente orientamento, statuisce come per l'approvazione e la revisione delle tabelle millesimali non si necessiti dell'unanimità; deve tuttavia precisarsi come tale massima prendesse in considerazione un ipotesi ben specifica di tabella millesimale (<strong>non negoziale</strong>), con la conseguenza che la sua portata è limitata alle ipotesi in cui la tabella millesimale non assume carattere convenzionale (nel caso specifico infatti si impugnò la delibera dell’assemblea condominiale con la quale era stata approvata a maggioranza, e non all’unanimità, la <strong>nuova tabella per le spese di riscaldamento </strong>(ben altro quindi dalle eventuali tabelle c.d. <strong>contrattuali </strong>che rimarrebbero mutabili solo all'<strong>unanimità</strong>).</p><p>Purtroppo la riforma c'è stata ed il nuovo art. 69 disp. att. ha inciso sulla materia; buona parte della Dottrina sta discutendo su ciò, e non sono pochi gli autori che mettono in discussione l'assunto di Cassazione i considerazione del nuovo dettato normativo; ecco perché su scrissi:</p><p></p><p>A mio avviso si dovrà attendere l'orientamento della Suprema Corte alla luce delle novità normative (vigente la nuova norma, ci sono alcune sentenze di Tribunali che hanno sancito la modificabilità a maggioranza).</p><p>In ogni caso e a prescindere da quanto su svolto, ove le tabelle millesimali avessero carattere negoziale/convenzionale (tale il caso in cui sia attribuito loro natura contrattuale) la loro modificabilità potrebbe avvenire sempre e solo con l'<strong>unanimità.</strong></p><p><strong></strong></p><p>Si dovesse invece procedere alla <strong>redazione di nuove tabelle</strong> e non alla modifica delle preesistenti, ritengo invece certa la loro "creazione" a maggioranza e ciò per l'assunto di Cassazione 18477/2010 (su cui, nemmeno formalmente, l'art.69 disp.att. incide) secondo cui:</p><p><em><span style="color: #0000ff">"Quando, poi, i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l’esattezza delle operazioni di calcolo della </span></em><strong><em><span style="color: #0000ff">proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato</span></em></strong><em><span style="color: #0000ff">; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge la approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.."</span></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 243086"] Non fosse intervenuta la riforma del 2012 non esiterei a sostenere tal posizione, soprattutto alla luce di quanto statuito da Cassazione [B]Sezioni Unite [/B]n. 18477/2010 che, disattendendo il precedente orientamento, statuisce come per l'approvazione e la revisione delle tabelle millesimali non si necessiti dell'unanimità; deve tuttavia precisarsi come tale massima prendesse in considerazione un ipotesi ben specifica di tabella millesimale ([B]non negoziale[/B]), con la conseguenza che la sua portata è limitata alle ipotesi in cui la tabella millesimale non assume carattere convenzionale (nel caso specifico infatti si impugnò la delibera dell’assemblea condominiale con la quale era stata approvata a maggioranza, e non all’unanimità, la [B]nuova tabella per le spese di riscaldamento [/B](ben altro quindi dalle eventuali tabelle c.d. [B]contrattuali [/B]che rimarrebbero mutabili solo all'[B]unanimità[/B]). Purtroppo la riforma c'è stata ed il nuovo art. 69 disp. att. ha inciso sulla materia; buona parte della Dottrina sta discutendo su ciò, e non sono pochi gli autori che mettono in discussione l'assunto di Cassazione i considerazione del nuovo dettato normativo; ecco perché su scrissi: A mio avviso si dovrà attendere l'orientamento della Suprema Corte alla luce delle novità normative (vigente la nuova norma, ci sono alcune sentenze di Tribunali che hanno sancito la modificabilità a maggioranza). In ogni caso e a prescindere da quanto su svolto, ove le tabelle millesimali avessero carattere negoziale/convenzionale (tale il caso in cui sia attribuito loro natura contrattuale) la loro modificabilità potrebbe avvenire sempre e solo con l'[B]unanimità. [/B] Si dovesse invece procedere alla [B]redazione di nuove tabelle[/B] e non alla modifica delle preesistenti, ritengo invece certa la loro "creazione" a maggioranza e ciò per l'assunto di Cassazione 18477/2010 (su cui, nemmeno formalmente, l'art.69 disp.att. incide) secondo cui: [I][COLOR=#0000ff]"Quando, poi, i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l’esattezza delle operazioni di calcolo della [/COLOR][/I][B][I][COLOR=#0000ff]proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato[/COLOR][/I][/B][I][COLOR=#0000ff]; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge la approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.."[/COLOR][/I] [/QUOTE]
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