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<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 243097" data-attributes="member: 46111"><p>Esimio "collega"...non ha che da chiedere<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/innocent.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":innocente:" title="Innocente :innocente:" data-shortname=":innocente:" /></p><p></p><p>Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/02/2014 n° 4569</p><p></p><p>Pur vero che, dati i "classici" tempi della Giustizia Italiana, il caso nasce da una causa ben antecedente sia la Legge di riforma (in vigore dal 2013) che il primo mutato orientamento della Suprema Corte (2010)...ma a ben vedere il risultato sia più in linea con la nuova norma che con quanto effettivamente permetteva la vecchia.</p><p></p><p><strong>Art. 69 DACC </strong></p><p>Vecchia stesura:</p><p><em>I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 <strong>possono essere rettificati o modificati all'unanimità</strong>. </em></p><p><em><strong>Tali valori possono essere rettificati o modificati,</strong> anche nell'interesse di un solo condomino, <strong>con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:</strong></em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em>1) quando risulta che sono <strong>conseguenza di un errore</strong>;</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em>2) quando, <strong>per le mutate condizioni di una parte dell'edificio</strong>, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em>Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em>Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.</em></p><p></p><p>Nuova stesura</p><p><em>- I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti casi:</em></p><p><em>1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;</em></p><p><em>2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. </em></p><p></p><p>Si è stralciata tutta la prima parte adeguandosi all'orientamento giurisprudenziale in atto dal 2010 e, di conseguenza, non si sono posti "limiti" (unanimità) ad una decisione di modifica.</p><p>La norma appare tuttavia "tronca" perchè si potrebbe dare lettura di "divieto" assoluto di modifica se non in presenza di variazioni o errori.</p><p>Forse i legislatori sono arrivati "stremati" alla stesura della riforma o consideravano le DACC un semplice "appendice" a mod di "guida" facoltativa.</p><p></p><p>Ps.</p><p>A mio parere nella decisione sia del 2010 che del 2014 la Suprema Corte ha "disatteso" la norma vigente al momento del "contenzioso" non applicando quanto andava applicato.</p><p>Quella del 2010 poi trae conclusione con un clamoroso giro di deduzioni ...dimenticando di fatto quanto espressamente chiarito nel citato Art. 69 (vecchia stesura) in modo imperativo ed univoco.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 243097, member: 46111"] Esimio "collega"...non ha che da chiedere:fischio: Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/02/2014 n° 4569 Pur vero che, dati i "classici" tempi della Giustizia Italiana, il caso nasce da una causa ben antecedente sia la Legge di riforma (in vigore dal 2013) che il primo mutato orientamento della Suprema Corte (2010)...ma a ben vedere il risultato sia più in linea con la nuova norma che con quanto effettivamente permetteva la vecchia. [B]Art. 69 DACC [/B] Vecchia stesura: [I]I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 [B]possono essere rettificati o modificati all'unanimità[/B]. [B]Tali valori possono essere rettificati o modificati,[/B] anche nell'interesse di un solo condomino, [B]con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:[/B] 1) quando risulta che sono [B]conseguenza di un errore[/B]; 2) quando, [B]per le mutate condizioni di una parte dell'edificio[/B], in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.[/I] Nuova stesura [I]- I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. [/I] Si è stralciata tutta la prima parte adeguandosi all'orientamento giurisprudenziale in atto dal 2010 e, di conseguenza, non si sono posti "limiti" (unanimità) ad una decisione di modifica. La norma appare tuttavia "tronca" perchè si potrebbe dare lettura di "divieto" assoluto di modifica se non in presenza di variazioni o errori. Forse i legislatori sono arrivati "stremati" alla stesura della riforma o consideravano le DACC un semplice "appendice" a mod di "guida" facoltativa. Ps. A mio parere nella decisione sia del 2010 che del 2014 la Suprema Corte ha "disatteso" la norma vigente al momento del "contenzioso" non applicando quanto andava applicato. Quella del 2010 poi trae conclusione con un clamoroso giro di deduzioni ...dimenticando di fatto quanto espressamente chiarito nel citato Art. 69 (vecchia stesura) in modo imperativo ed univoco. [/QUOTE]
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