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Modi per evitare l'usucapione dei propri terreni?
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 166235"><p>Proprio così, interrompi l'usucapione, comunicando che sei il proprietario.</p><p>Al riguardo c'è anche il seguente art.:</p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Art. 2943 Codice Civile. Interruzione da parte del titolare.</strong></span></p><p>2943. Interruzione da parte del titolare.</p><p></p><p>La prescrizione è interrotta [c.c. 1073, 1165, 1310, 2880, 2964] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio [c.c. 2653, n. 5], sia questo di cognizione [c.p.c. 163] ovvero conservativo [c.p.c. 671] o esecutivo [c.p.c. 474].</p><p></p><p>È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio [c.p.c. 34, 36, 267, 499] (1).</p><p></p><p>L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente [c.p.c. 18].</p><p></p><p>La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [c.c. 1219, 1957, 2944] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (2).</p><p></p><p>-----------------------</p><p></p><p>(1) Vedi, anche, l'art. 94, Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).</p><p></p><p>(2) Comma così sostituito dall'art. 25, primo comma, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994.</p><p></p><p style="text-align: left"></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 166235"] Proprio così, interrompi l'usucapione, comunicando che sei il proprietario. Al riguardo c'è anche il seguente art.: [SIZE=5][B]Art. 2943 Codice Civile. Interruzione da parte del titolare.[/B][/SIZE] 2943. Interruzione da parte del titolare. La prescrizione è interrotta [c.c. 1073, 1165, 1310, 2880, 2964] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio [c.c. 2653, n. 5], sia questo di cognizione [c.p.c. 163] ovvero conservativo [c.p.c. 671] o esecutivo [c.p.c. 474]. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio [c.p.c. 34, 36, 267, 499] (1). L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente [c.p.c. 18]. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [c.c. 1219, 1957, 2944] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (2). ----------------------- (1) Vedi, anche, l'art. 94, Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). (2) Comma così sostituito dall'art. 25, primo comma, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994. [LEFT][/LEFT] [/QUOTE]
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